15 Settembre 2023

Indennità una tantum ex D.L. 61/2023: domande entro il 30 settembre

di Euroconference Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 8, D.L. 61/2023, riconosce – previa istanza da presentare all’Inps entro il prossimo 30.9.2023 – un’indennità una tantum (in misura variabile da 500 euro a 3.000 euro) a favore di lavoratori autonomi e professionisti che sono stati costretti a sospendere la loro attività lavorativa/professionale, a causa degli eventi metereologici, che hanno interessato alcune regioni del centro Italia (Emilia Romagna, Marche e Toscana).

 

A chi spetta l’indennità

L’indennità in parola può essere richiesta dai seguenti soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi:
  • i collaboratori di cui all’articolo 409 c.p.c., iscritti alla Gestione separata Inps, Inpgi e Enpapi;
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome (o le gestioni Inps);
  • i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, iscritti alla Gestione commercianti o alla Gestione separata Inps (c.d. “venditori porta a porta”);
  • professionisti e lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa), tra cui:
  • i lavoratori iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (compresi coadiuvanti e coadiutori);
  • i lavoratori iscritti alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi Iap, coadiuvanti e coadiutori);
  • i pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958;
  • i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, ivi compresi i partecipanti a studi associati (o società semplici);
  • i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la Gestione speciale ex Enpals;
  • i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 (c.d. professionisti con cassa).
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