Come si istituisce un trust
di Sergio PellegrinoNel numero precedente della nostra rubrica settimanale abbiamo delineato il ruolo della Convenzione de L’Aja per l’istituzione dei trust interni. Oggi invece ragioniamo su come avviene l’istituzione del trust e su quali siano gli elementi essenziali dell’atto istitutivo.
Mentre in alcuni ordinamenti non è richiesta la forma scritta per l’istituzione di un trust, ma questo può essere istituito anche per effetto di una dichiarazione verbale, una possibilità del genere non è riconosciuta per i trust interni la cui legittimità poggia sulla Convenzione de L’Aja.
La Convenzione si applica infatti soltanto ai trust risultanti da atto scritto e quindi in Italia non ci possono essere trust risultanti da dichiarazioni verbali o comportamenti concludenti delle parti.
Forma scritta non vuol dire necessariamente atto pubblico, ma la prassi che si è affermata nel nostro Paese fa sì che l’atto istitutivo venga sempre stipulato dal Notaio.
Normalmente nell’atto intervengono, oltre al disponente, che naturalmente è il “protagonista assoluto”, essendo egli il soggetto che ha deciso di istituire il trust e che nel trust andrà a disporre il proprio patrimonio, anche il trustee e il guardiano (se previsto), per accettare di rivestire l’ufficio al quale sono stati chiamati dal disponente stesso. I beneficiari invece non soltanto non sono parti dell’atto istitutivo, ma potrebbero non essere a conoscenza dell’esistenza stessa del trust.
In realtà trustee e guardiano non necessariamente devono intervenire nell’atto: la loro accettazione potrebbe essere anche effettuata successivamente, ma comunque con autenticazione notarile.
L’atto istitutivo ha naturalmente importanza fondamentale perché andrà a disciplinare la vita ed il funzionamento del trust: nell’atto devono essere delineate quelle che sono le finalità perseguite dal disponente, alle quali sarà “asservito” il patrimonio in trust, deve essere nominato il trustee, che avrà il compito di gestire il patrimonio con l’obiettivo di realizzare quelle finalità, devono essere individuati i beneficiari o, se non vi sono beneficiari, lo scopo del trust.
Per questioni di “economicità” – banalmente per fare un unico atto anziché due – normalmente con l’atto istitutivo vengono contestualmente disposti anche i beni in trust, almeno quelli che il disponente intende segregare inizialmente.
Laddove il disponente voglia però un garantirsi una maggiore “riservatezza”, vengono invece stipulati due atti distinti: l’atto istitutivo, con il quale appunto ci si limita a istituire il trust, e l’atto dispositivo, con il quale viene effettuato l’apporto dei beni.
Naturalmente all’apporto iniziale ne possono seguire degli altri, non necessariamente da parte del disponente ma anche da parte di altri soggetti che ne abbiano interesse (si pensi all’apporto del nonno in un trust costituito a favore dei nipoti dai genitori): il patrimonio del trust è quindi un patrimonio dinamico, che può essere incrementato, o comunque variato, in qualsiasi momento.
Per il trust, che verrà identificato con la denominazione stabilita nell’atto istitutivo, dovrà essere richiesta l’attribuzione del codice fiscale (mentre la partita IVA vi sarà soltanto per i trust commerciali).
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