27 Giugno 2015

Come si rileva contabilmente il TFR in busta paga

di Viviana Grippo
Scarica in PDF

Con la circolare n.82 dello scorso 23 aprile l’Inps ha fornito i necessari chiarimenti in merito alla liquidazione della quota integrativa della retribuzione, sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ai lavoratori dipendenti del privato che abbiano richiesto al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr) quale integrazione della retribuzione mensile (c.d. TFR in busta paga).

Ma di cosa si tratta?

La Qu.I.R., quota integrativa della retribuzione, è la quota maturanda del TFR, determinata in base alle disposizioni dell’art. 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% Ivs, ove dovuto.

Sono interessati da tale novità tutti i dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per il quale trova applicazione l’istituto del TFR.

Risultano invece esclusi i dipendenti:

  • domestici;
  • del settore agricolo;
  • per i quali si applica un c.c.n.l. che preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento presso soggetti terzi;
  • dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
  • dei datori di lavoro che abbiano iscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti o di risanamento di cui agli artt. 182 bis e 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare;
  • dei datori di lavoro autorizzati ad interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione salariale straordinaria stessa;
  • dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012 n.3.

È importante ricordare che ai fini fiscali e contributivi la Qu.I.R. è soggetta a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del bonus degli 80 euro.

La richiesta di liquidazione del TFR in busta paga deve avvenire ad opera del lavoratore con apposita istanza da presentarsi al datore di lavoro; la richiesta può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.

La legge di stabilità per il 2015 ha previsto, per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, che non siano tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS, la possibilità di accedere,  allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R al finanziamento assistito da garanzia, come da accordo ABI del 23/3/15 (mutuo da restituirsi entro il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia è il 30 ottobre 2018).

A favore di quei datori di lavoro che non accedono al finanziamento trovano applicazione:

  • la deduzione dal reddito di impresa del 4% dell’ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari ed al Fondo di Tesoreria dell’Inps (6% per le imprese con meno di 50 dipendenti),
  • la riduzione del costo del lavoro, quale riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito, ex art.8 D.L. n.203/05,

L’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (generalmente 0,20% della retribuzione imponibile), si applica invece a tutti i datori di lavoro che corrispondono il TFR in busta paga a prescindere dal loro ricorso al finanziamento.

 

L’erogazione delle somme richieste dovrà avvenire, con cadenza mensile, a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso al datore di lavoro, ovvero, per i datori di lavoro che ricorreranno al finanziamento, dal quarto mese successivo a quello di presentazione della istanza.

Ogni mese quindi il consulente del lavoro elaborerà un prospetto paga nel quale verrà evidenziata la quota integrativa, c.d. Qu.I.R, questo dovrà essere conteggiato come quota di costo (supponiamo 500 euro) e come debito per la trattenuta Irpef ordinaria (euro 147,00), il netto che ne risulterà (euro 353,00) corrisponde all’incremento del salario del dipendente e quindi andrà ad incrementare il debito verso di questi.

La scrittura contabile sarà:

Diversi                                                                  a                         Diversi                       

Retribuzioni c/dipendenti (CE)

QuIR (CE)

Contributi c/Inps (CE),

Contributi c/altri enti (CE)

                                                                             a          Inps c/contributi (SP)

                                                                             a          Erario c/ritenute (SP)

                                                                             a          Erario c/rit. Qu.I.R. (SP)

                                                                             a          Inps c/contributi (SP)

                                                                             a          Enti vari (SP)

                                                                             a          Dipendenti c/retribuzioni (SP)