23 Novembre 2013

Come ti regolarizzo il modello UNICO

di Fabio Pauselli
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Nello scenario attuale in cui dichiarazioni, comunicazioni, elenchi e chi più ne ha più ne metta, la fanno da padrone è sovente la necessità di ricorrere alla correzione di errori od omissioni per non incorrere in sanzioni amministrative che gli uffici, in sede di verifica, potrebbero applicare. In funzione del momento in cui si procede autonomamente alla rettifica, si possono correggere gli errori attraverso due distinte modalità, presentando una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa dopo la scadenza.

La dichiarazione correttiva si presenta qualora, a seguito della presentazione del modello Unico nei termini ordinari, ci si accorga di aver commesso degli errori nella mancata esposizione di redditi ovvero di oneri deducibili/detraibili dai quali potrebbe scaturire una maggiore/minore imposta. La peculiarità della correttiva è che non siano ancora scaduti i termini di presentazione del modello Unico, andando a correggere quella già consegnata.

La dichiarazione integrativa entra in gioco quando, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione ordinaria, si vuole rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti. Nello specifico occorre utilizzare il modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, indicando quali quadri sono oggetto di aggiornamento e quali sono rimasti invariati, riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione. Il presupposto dell’integrativa è l’aver presentato la dichiarazione originaria nei termini ovvero anche entro 90 giorni dal termine di scadenza; in tal caso saremmo in presenza di una dichiarazione tardiva la cui validazione comporta il pagamento spontaneo di una sanzione ridotta di € 25,00 (pari ad 1/10 di € 258) per ogni singola dichiarazione presente all’interno di uno stesso modello Unico (ad esempio Iva e Irap).

E’ evidente che oltre i 90 giorni dal termine di scadenza non sarà possibile presentare alcuna dichiarazione; a fronte di eventuali invii la dichiarazione risulterà comunque omessa e, in caso di imposta a debito, potrà essere utilizzata quale titolo per la riscossione delle somme dovute.

I termini entro cui è possibile presentare una dichiarazione integrativa cambiano a seconda che questa sia a favore del contribuente oppure a favore dell’Amministrazione Finanziaria.

Nel primo caso, ove si volessero correggere errori od omissioni sulla dichiarazione originaria, è possibile presentare una seconda dichiarazione entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo di imposta successivo. Tale correzione, ove non influisca sull’azione di controllo, non è soggetta a sanzioni e l’eventuale maggiore imposta dovuta può essere versata mediante ravvedimento operoso (purché le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche), mentre gli eventuali maggior crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione.

Nel secondo caso, invece, gli errori commessi che comportano un maggior reddito possono essere corretti mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria; così facendo la dichiarazione può essere prodotta anche se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche seppur, tuttavia, non è prevista alcuna riduzione delle sanzioni.

Un cenno, infine, va fatto alle diverse tipologie di violazioni che devono essere sanate contestualmente alla regolarizzazione del modello Unico. In particolare, ci si vuole soffermare su quelle fattispecie molto simili che, in realtà, nascondono profili sanzionatori ben diversi. E’ il caso, ad esempio, dei c.d. errori formali: quelli che sono di ostacolo all’attività di accertamento (ad esempio l’omissione dei dati del contribuente, la compilazione su modello non conforme, la mancata o errata compilazione di quadri reddituali) possono essere sanati con la presentazione di una dichiarazione integrativa e il versamento di una sanzione ridotta di 32 euro (1/8 di 258 euro). Per gli errori meramente formali, invece, non ostativi all’attività accertativa, non è prevista alcuna sanzione; è sufficiente presentare la sola dichiarazione integrativa. Nel caso di errori che incidono sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, rilevabili in sede di liquidazione ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973, questi possono essere corretti con la presentazione di una dichiarazione integrativa e con il versamento delle maggiori imposte più interessi e sanzioni nelle misure previste dal ravvedimento operoso. Nel caso, invece, di errori che incidono sempre sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta ma rilevabili esclusivamente nella fase di accertamento, questi potranno essere corretti con la presentazione di un’integrativa e con il versamento delle maggiori imposte più interessi e sanzioni nella misura del 12,5% (1/8 del 100%).