31 Ottobre 2016

I commercialisti scommettono sul sovraindebitamento

di Massimo Conigliaro
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I professionisti scommettono sul sovraindebitamento e sulla gestione della crisi di imprese e consumatori. È questa l’impressione che si coglie analizzando i numeri a poco più di un anno dall’iscrizione del primo organismo di composizione della crisi (quello dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma) nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Alla fine del mese di ottobre del 2016 sono infatti 86 gli Organismi accreditati e 2.493 i professionisti che, avendone i requisiti di legge, sono stati iscritti nel registro dei gestori della crisi.

Tra gli Organismi di composizione della crisi, la categoria dei commercialisti è quella che si è mostrata più attiva con 50 OCC costituiti (due in associazione tra più ordini), seguita dalle Camere di Commercio che ad oggi sono 19. Ancora tiepido il mondo dell’avvocatura che ha attivato soltanto 10 organismi, anche se tra questi figurano quelli di Roma e Milano che per “popolazione” interessata risultano comunque significativi. Quasi del tutto assente il mondo del notariato, che risulta presente in due casi: a Varese, dove è stato costituito un organismo congiunto con il locale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese; a Firenze, con l’OCF – organismo di conciliazione di Firenze – costituito in associazione tra gli ordini professionali di commercialisti, avvocati e notai ed associazioni del mondo legale e forense.

Soltanto 5 i Comuni – peraltro tutti di dimensioni assai ridotte, alcuni in associazione tra loro e nessun capoluogo di provincia – che hanno costituito un OCC.

È utile ricordare che nelle procedure di sovraindebitamento il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi, disciplinato dall’articolo 15 della L. 3/2012. Il decreto del Ministero della Giustizia 202/2014 ha istituito il registro in cui gli organismi devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L’articolo 15 della L. 3/2012 prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità. Non è pertanto possibile – come avvenuto nel caso della mediazione civile delle controversie – che l’organismo sia costituito da soggetti privati.

Il legislatore tuttavia non è stato molto accorto nell’attribuzione dei nomi ai diversi attori della procedura. Per OCC si intende, infatti, sia il professionista nominato dal Tribunale per fornire l’ausilio previsto dalla legge al debitore, sia l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal regolamento che è destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

In pratica, nel caso in cui non sia presente in una circoscrizione di Tribunale un ente pubblico con funzioni di OCC, le stesse saranno attribuite ad un professionista (di solito un commercialista) nominato dal Tribunale. In altri casi per OCC si intende l’articolazione dell’ente pubblico, già delineata.

Per referente si intende invece la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell’organismo, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai “gestori della crisi”: tali sono le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, dagli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all’articolo 22, comma 4, lettera a), della L. 328/2000 sono iscritti di diritto al registro degli OCC, previa presentazione di una domanda.

Unitamente a tale domanda (e successivamente per le integrazioni) gli enti pubblici che costituiscono l’OCC devono presentare al Ministero della Giustizia l’elenco dei gestori della crisi del proprio organismo.

Possono essere iscritti nel registro dei gestori della crisi le persone fisiche che hanno i seguenti requisiti:

  • laurea magistrale in materie economiche o giuridiche;
  • specifica formazione acquisita tramite un corso di specializzazione universitaria (o, comunque, organizzato dalle Camere di Commercio o dal Segretariato generale o dagli ordini in collaborazione con le università) di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore;
  • aver effettuato un tirocinio non inferiore a 6 mesi.

In seguito alla sentenza del Tar del Lazio n. 12457/2015, su ricorso proposto dal CNDCEC, possono essere iscritti nel registro dei gestori della crisi anche i ragionieri sprovvisti di titolo di laurea iscritti alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La sentenza è ormai definitiva per mancata impugnazione da parte dei Ministeri chiamati in giudizio (Giustizia, Sviluppo Economico ed Economia).

Ai fini della formazione, gli iscritti alla sezione A dell’Albo dei commercialisti possono conseguire il titolo di gestori della crisi frequentando un corso abilitante di 40 ore organizzato da ordini professionali ed università ovvero da società di formazione specializzate in collaborazione con i suddetti enti.

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