13 Marzo 2019

Commercianti al minuto e cessioni verso privati non residenti

di Alessandro Bonuzzi
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I commercianti al minuto per le operazioni effettuate verso soggetti privati non residenti devono osservare regole e adempimenti particolari. Nel presente contributo si analizzano due fattispecie in particolare che si ritengono essere le più rilevanti.

In primo luogo, ai sensi dell’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972, gli operatori nazionali possono effettuare cessioni di beni senza applicazione dell’Iva quando:

  • l’acquirente è un soggetto privato extra-Ue;
  • i beni ceduti sono destinati all’uso personale o familiare e vengono trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione;
  • sia ottenuta la provadella fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario;
  • i beni abbiano un valore complessivo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro.

Nell’ipotesi in cui non si voglia prendere la responsabilità dell’Iva per la mancata fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario, il commerciante si fa anticipare l’imposta dal viaggiatore al momento dell’acquisto salvo poi rimborsare la somma al ricevimento della fattura vistata dalla Dogana di uscita.

Ad ogni modo, per tali operazioni, l’esercente, già dal 1° settembre 2018, deve emettere fattura elettronica attraverso la piattaforma OTELLO 2.0 (cd. fattura tax free).

Va ricordato che la fattura tax free sostituisce qualunque altra comunicazione di natura fiscale; pertanto, rende non necessaria l’inclusione dei dati dell’operazione tanto nello spesometro quanto nell’esterometro, il cui, rispettivamente, ultimo e primo appuntamento scadrà il prossimo 30 aprile.

Una seconda particolarità riguarda il limite per l’uso del contante. È noto che il trasferimento del denaro contante è soggetto ad una soglia ben precisa, fissata a 2.999,99 euro; quindi, non sono consentiti pagamenti in un’unica soluzione in contanti tra soggetti diversi di importo pari o superiore a 3.000 euro. La limitazione, che interessa la generalità dei soggetti, opera anche per pagamenti artificiosamente frazionati con il solo scopo di non superare la soglia, fermo restando che il frazionamento è consentito quando è previsto dalla prassi commerciali o da accordi contrattuali.

Quando, però, il trasferimento di denaro si riferisce a operazioni:

  • effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati ai sensi dell’articolo 22 D.P.R. 633/1972 o da agenzia di viaggio e turismo ex articolo 74-ter D.P.R. 633/1972;
  • nei confronti di persone fisiche soggetti privati di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti al di fuori del territorio dello Stato;

il limite da osservare è innalzato a 14.999,99 euro. Tale soglia trova applicazione dal 1° gennaio 2019 per effetto delle modifiche recate dall’articolo 1, comma 245, L. 145/2018 all’articolo 3 D.L. 16/2012. Infatti, fino allo scorso anno, il limite era fissato in misura pari a 9.999,99 euro.

Si noti poi che una ulteriore novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2019 riguarda l’estensione della soglia potenziata anche ai cittadini UE o appartenenti allo SEE, sempreché residenti all’estero; quindi, l’agevolazione non si rivolge più solo ai cittadini extra-UE.

Infine, occorre tener conto che la possibilità di utilizzare il maggior limite soggiace all’espletamento di precisi obblighi da parte dell’operatore, il quale deve:

  • inviare in via telematica una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate utilizzando l’apposito modello – “Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante” – ove deve essere indicato il conto corrente del quale si intende avvalere;
  • acquisire la fotocopia del passaporto dell’acquirente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, resa ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versare il denaro contante incassato nel conto corrente individuato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate e consegnare al cliente una copia della ricevuta della comunicazione stessa;

L’operatore è altresì tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni in esame utilizzando il quadro TU del modello di comunicazione polivalente entro il 10 aprile oppure il 20 aprile dell’anno successivo a seconda che liquidi l’Iva con cadenza, rispettivamente, mensile o trimestrale.

Invero, la norma che regola tale adempimento – articolo 3, comma 2-bis, D.L. 16/2012 – fa riferimento alle operazioni di importo unitario non inferiore al vecchio limite dei 1.000 euro in vigore fino al 2015; non è mai stato chiarito se trattasi di una svista legislativa, come sarebbe ragionevole ritenere, potendo quindi fare riferimento all’attuale limite di 3.000 euro, oppure se debbano essere comunicate anche le operazioni regolate in contanti per un importo compreso tra i 1.000 e i 2.999,99 euro.

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