Commercio elettronico “indiretto”: profili fiscali – V° parte
di Francesco RizziContinuando la trattazione degli aspetti contrattuali iniziata con il precedente contributo, si specifica che nel caso in cui l’acquirente sia qualificabile come “consumatore” (ovvero come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”) si rendono altresì applicabili gli obblighi informativi previsti dal “codice del consumo” (D.Lgs. 206/2005).
In particolare, le informazioni da fornire obbligatoriamente sono indicate nell’articolo 49 D.Lgs. 206/2005 e sono abbastanza numerose.
Esse, inoltre, devono essere rese “prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta” e “in maniera chiara e comprensibile”.
In sintesi, a titolo esemplificativo, le principali informazioni che il prestatore/venditore (o il suo intermediario) devono comunicare sono le seguenti: “a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l’identità del professionista [ai fini del “codice del consumo” per professionista si intende “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”]; c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce; … e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo; … q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; …”.
Sul sito internet il prestatore/venditore deve altresì indicare se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali sono i mezzi di pagamento accettati.
Nel modulo d’ordine il prestatore/venditore deve inoltre inserire la locuzione “ordine con obbligo di pagamento” o altra formulazione analoga che faccia comprendere chiaramente all’acquirente che sta effettuando una transazione commerciale. In caso contrario, il consumatore non sarà vincolato contrattualmente.
In considerazione della difficoltà di distinguere di volta in volta se il potenziale acquirente sia o meno rientrante nella categoria di “consumatore” prevista dal codice del consumo, per comodità operativa, è prassi comune dei siti di commercio elettronico indicare in ogni caso sia le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 7 D.Lgs. 70/2003 sia le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 49 del codice del consumo.
La conclusione del contratto telematico può inoltre avvenire mediante le seguenti modalità:
- la modalità del c.d. “point and click” (è il metodo più utilizzato), secondo cui il contratto si perfeziona mediante la tecnica del “tasto negoziale virtuale” (o “point and click”) che prevede il puntamento del mouse sul tasto di accettazione e la conseguente pressione sul tasto al fine di formalizzare l’accettazione dell’utente alla proposta di vendita del prestatore/venditore;
- la modalità dell’“accettazione del merchant”, secondo cui il contratto si perfeziona quando il prestatore/venditore accetta la proposta ricevuta. In tal caso sul sito del prestatore/venditore deve essere indicato chiaramente che la proposta di acquisto si intende “senza impegno” o “salvo conferma” (tale metodo può essere utilizzato dal prestatore/venditore per risolvere le problematiche relative all’approvvigionamento del magazzino e alla gestione degli ordini);
- la modalità dello “scambio di mail”, secondo cui il contratto può ritenersi concluso allorché l’e-mail (non la posta elettronica certificata) contenente l’accettazione della proposta di vendita arriva nel server di posta elettronica del proponente (prestatore/venditore).
Va altresì chiarito che il “contratto telematico” rientra nella più generale categoria dei “contratti per adesione” (o “contratti di massa”). Nella prassi le condizioni generali di tali contratti sono predisposte unilateralmente dal prestatore/venditore.
Per tale ragione, la legge (articolo 1341 cod. civ.) prevede che dette condizioni contrattuali sono efficaci e vincolanti per l’acquirente solamente se, al momento della conclusione del contratto, erano da questi conosciute o comunque avrebbero potuto essere da questi conoscibili usando l’ordinaria diligenza.
A titolo esemplificativo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che nei contratti B2B è da ritenersi sufficiente, ai fini della garanzia della conoscibilità delle condizioni generali del contratto a distanza, la possibilità sul sito internet del prestatore/venditore di accedere alla loro consultazione tramite apposito link (cioè mediante un collegamento ad altre pagine internet). Al contrario, nei contratti B2C, tale modalità non è stata ritenuta sufficiente (causa C49/11 del 2012).
In riferimento alle “clausole vessatorie” (ovvero clausole relative a limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere, decadenze, proroghe tacite, ecc.), anche nei “contratti telematici” (siano essi B2B o B2C) tali clausole, ove eventualmente previste, devono essere specificatamente approvate per iscritto (articolo 1341 cod. civ.).
Ciò può avvenire con le seguenti modalità:
- tramite l’invio della versione cartacea del contratto;
- tramite l’utilizzo della firma digitale o elettronica;
- tramite un secondo “point and click” (si segnala tuttavia l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’efficacia giuridica derivante dall’utilizzo di tale modalità).
Infine, per quel che concerne il “diritto di recesso”, nei “contratti a distanza” tale diritto è esercitabile entro 14 giorni (computati dal giorno successivo della conclusione del contratto telematico, nei contratti aventi ad oggetto servizi, dal giorno dell’acquisizione del possesso del bene qualora si tratti di cessione di beni e dal giorno in cui il consumatore acquisisce l’ultimo bene, nel caso in cui si tratti di beni multipli).
Qualora il prestatore/venditore abbia omesso di fornire al consumatore le informazioni inerenti all’esercizio del diritto di recesso, il suddetto termine è prolungato ad un anno.
Se il consumatore esercita il diritto di recesso:
- il prestatore/venditore deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti entro 14 giorni e il rimborso deve essere eseguito con gli stessi mezzi di pagamento utilizzati dal consumatore;
- il consumatore deve restituire entro 14 giorni i beni ricevuti dal prestatore/venditore.
Come evincibile da quanto precede, tenuto conto dei numerosi e articolati aspetti legali relativi ai “contratti telematici” è senz’altro opportuno che l’operatore si avvalga di un’assistenza legale qualificata al fine di impostare le procedure, le condizioni contrattuali e la modulistica nel pieno rispetto delle norme di legge.
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