9 Gennaio 2014

Compensabili dall’Amministrazione i crediti vantati verso il cedente in caso di cessione del credito Iva

di Fabio Landuzzi
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La Corte di Cassazione (sentenza n. 27883 del 13 dicembre 2013) ha affermato che in materia di Iva, e nello specifico per quanto attiene alla compensabilità del credito Iva chiesto a rimborso dal contribuente e poi oggetto di cessione ad una società finanziaria, con altri controcrediti tributari vantati dall’Amministrazione nei confronti del contribuente-cedente, si applica la norma generale di cui all’articolo 1248, comma 2, Cod.civ.; pertanto, se la cessione del credito Iva non è stata accettata espressamente dal debitore ceduto, ovvero dall’Amministrazione, ma é stata solo notificata a questi, alla stessa Amministrazione può essere precluso esclusivamente di compensare con tale debito Iva i propri controcrediti verso il contribuente-cedente se essi sono sorti in una data posteriore alla notificazione della cessione del credito. Quindi, l’Amministrazione è legittimata a negare la liquidazione del rimborso Iva al cessionario eccependo la compensazione di tale proprio debito Iva con altri propri controcrediti fiscali verso il cedente purché questi siano sorti prima della notifica della cessione del credito Iva.

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