Compensazione crediti Iva e presentazione del modello 2018
di Raffaele PellinoIl residuo credito Iva 2016 è utilizzabile liberamente in compensazione fino alla presentazione del modello Iva 2018: è questo un aspetto da tenere bene a mente, se abbiamo ancora la disponibilità di una quota “residua” di credito emergente dal modello Iva 2017 (codice tributo 6099, anno 2016) da poter utilizzare in compensazione “orizzontale”.
In tal caso, occorre prestare particolare attenzione a due aspetti:
- da una parte, l’importo “residuo” di credito che si intende portare in compensazione
- e, dall’altra, l’apposizione o meno del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.
Si ricorda, infatti, che a partire dallo scorso 24 aprile 2017 sono entrate in vigore le disposizioni del D.L. 50/2017 in tema di visto di conformità ed utilizzo in compensazione dei crediti tributari. Nello specifico, il legislatore, ha “rideterminando” in 5.000 euro (rispetto ai precedenti 15.000 euro) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad Iva, imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi il visto di conformità, ovvero, in alternativa, l’apposita sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione legale.
Sul punto, la risoluzione AdE 57/E/2017 ha ben chiarito quanto segue:
- per le dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità (ad esempio il modello Iva 2017) restano salvi i “vecchi” limiti, ossia la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a 15.000 euro;
- alle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello Iva 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni) è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5.000 euro.
Ciò premesso, la questione che si pone all’attenzione – come anticipato – concerne l’eventuale utilizzo in compensazione orizzontale del residuo credito Iva 2016.
Così, ad esempio, se dal modello Iva 2017 – non vistato e presentato entro il termine del 28/02/2017 – emergeva un credito Iva pari a 14.000 euro, compensato, nel corso del 2017, per 6.000 euro, sarà possibile utilizzare “liberamente” in compensazione orizzontale il residuo importo (8.000 euro) fino a quando lo stesso non confluirà del modello Iva 2018: da tale momento, infatti, il “vecchio” credito diventerà parte del credito Iva 2017 il quale, invece, sarà soggetto alle nuove limitazioni.
In presenza di tale situazione si ritiene possa essere conveniente spostare in avanti, e comunque, entro il prossimo 30 aprile, la presentazione del modello Iva 2018, in modo da poter utilizzare senza vincoli (entro il limite di 15.000 euro se manca il visto) l’ammontare del credito Iva 2016 ancora disponibile.
Nessuna particolare problematica si rileva, invece, nell’utilizzo del credito Iva 2016 residuo se la dichiarazione dalla quale lo stesso emerge è stata oggetto di visto di conformità: anche in questo caso, sarà possibile compensare liberamente il suddetto credito, almeno fino alla presentazione del modello Iva 2018, nell’ambito del quale lo stesso si “rigenererà” quale credito Iva 2017.
Un’ultima considerazione – sempre in materia di compensazione – riguarda l’opportunità di “anticipare” la presentazione del modello Iva 2018 “a credito” al fine di beneficiare quanto prima (e, comunque, dal decimo giorno successivo alla presentazione dello stesso) della possibilità di compensare il credito Iva. E’ chiaro che ci si riferisce ai crediti di importo superiore a 5.000 euro (per i quali è prevista l’apposizione del visto) in quanto per quelli di importo pari o inferiori non è prevista alcuna limitazione. Così, ad esempio, se la dichiarazione dalla quale emerge un credito di 12.000 euro fosse presentata munita di visto il prossimo 28 febbraio, sarebbe possibile compensare i crediti da essa risultanti già dal 10 marzo.