Come noto, l’articolo 28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A..
Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:
- il debito tributario deve derivare da iscrizione a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2015 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione (i principali tributi/contributi interessati sono Irpef, Inps, Inail, Iva, Ires o Irap);
- il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2015, e deve avere data prevista di incasso successiva alla data di effettuazione della compensazione;
- il credito certificato deve essere di ammontare superiore all’importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la certificazione del credito all’ente debitore per il tramite della piattaforma PCC.
L’impresa o il professionista che si abilita alla Piattaforma PCC può richiedere telematicamente la certificazione del credito verso l’ente pubblico non ancora incassato. L’ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della Piattaforma PCC, con l’indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza telematica.
È il creditore istante che all’atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma PCC deve barrare l’opzione “intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art.28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 per un importo pari a Euro:”.
Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto notificato entro il 31 dicembre 2015, la certificazione rilasciata tramite la piattaforma PCC va presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea (o mediante invio tramite PEC alla sede di Equitalia territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla Piattaforma PCC. Equitalia verificherà la conformità della certificazione ed in particolare che la data di pagamento indicata dall’ente debitore sia successiva a quella di presentazione della richiesta di compensazione per poi rilasciare, in caso di esito positivo, l’attestazione di pagamento.
Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata ad Equitalia. Il credito verso l’ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata. Non è, invece, possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo.
Le imprese/lavoratori autonomi che vantano crediti nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono, pertanto, “riscuoterli” compensandoli con debiti derivanti da cartelle scadute notificate entro il 31 dicembre 2015. I crediti possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2015.
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