Compensazione crediti trimestrali e modello Iva 2018
di Raffaele PellinoIl credito Iva infrannuale (risultante dai modelli TR relativi ai trimestri 2017) è utilizzabile “liberamente” in compensazione fino alla presentazione del modello Iva 2018: infatti, nel momento in cui confluisce nella dichiarazione annuale Iva 2018 diventerà parte del credito annuale Iva 2017 (codice tributo 6099, anno 2017) e, conseguentemente, sarà soggetto alle regole del visto di conformità previsto per tale ultimo modello.
Prima di entrare nel merito del discorso, si intende sgombrare il campo da eventuali dubbi circa il visto di conformità per i crediti infrannuali.
L’articolo 3 D.L. 50/2017, infatti, ha disposto che il visto di conformità deve essere apposto “sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito” al fine di poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva “annuale o infrannuale” per importi superiori a 5.000 euro annui.
A fornire chiarimenti sul punto è intervenuta la risoluzione 103/E/2017, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato – tra l’altro – che:
- l’apposizione del visto di conformità è obbligatoria se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, “anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione”;
- per importi pari o inferiori a 000 euro annui, non necessita del visto di conformità “né l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale né l’istanza di compensazione”;
- laddove si presenti un modello Iva TR con un credito chiesto in compensazione superiore a 5.000 euro, privo di visto, l’utilizzo in misura inferiore a detta soglia “non ne inficerà la spettanza”. Nel caso, invece, si decida di compensare l’intero ammontare indicato (superiore ai 5.000 euro), sarà necessaria la previa presentazione di un modello “integrativo” munito di visto, in cui va barrata la casella “modifica istanza precedente”;
- il limite di 5.000 euro annui per l’apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale va calcolato tenendo conto dei “crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti”. Così, ad esempio, per un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel 1° trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza l’apposizione del visto di conformità. Se il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull’istanza deve essere apposto il visto di conformità, al di là degli effettivi utilizzi dei crediti.
Ciò premesso, si fa presente che l’eventuale quota “residua” del credito Iva trimestrale (risultante dai modelli TR relativi ai trimestri 2017) nel momento in cui confluisce nella dichiarazione annuale Iva 2018 (quadro VL) si rigenera quale credito Iva dell’anno 2017 (codice tributo 6099) e, conseguentemente, è necessario attenersi alle regole del visto di conformità previste per tale modello, anche se il credito è stato già vistata nel modello Iva TR.
In tal caso, l’utilizzo in compensazione del credito potrà avvenire – lo si ricorda – a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, fino al prossimo 30 aprile, o comunque, entro la presentazione della dichiarazione annuale, sarà ancora possibile utilizzare liberamente in compensazione il credito Iva trimestrale residuo (codici tributo 6036, 6037 e 6038).
Così, ad esempio, se dal modello Iva TR del terzo trimestre 2017 “vistato” risulta un credito di 6.000 euro, di cui compensato solo 3.800 euro, sarà possibile utilizzare in compensazione orizzontale, fino alla presentazione della dichiarazione annuale, la quota residua di tale credito – pari a 2.200 euro (codice tributo 6038, anno 2017) – senza dover attendere alcunché.
Diversamente, nel caso in cui risulti più conveniente presentare la dichiarazione annuale Iva, occorrerà riportare nel quadro VL (rigo VL 22) l’ammontare del credito Iva relativo ai primi tre trimestri dell’anno 2017 utilizzato in compensazione orizzontale anteriormente alla data di presentazione del modello Iva 2018.
Così, ad esempio, se dai modelli Iva TR relativi ai tre trimestri 2017, tutti vistati, risultavano rispettivamente crediti compensabili per 6.000, 4.000 e 2000 euro ma che sono stati compensati solo in parte (ad esempio, 10.700 euro), nel modello Iva 2018 l’eventuale quota residua di credito trimestrale confluirà direttamente nel saldo (a credito) relativo al 2017.
In tale eventualità, laddove si proceda alla presentazione del modello Iva – munito del visto di conformità – il prossimo 6 marzo, sarà possibile utilizzare in compensazione i relativi crediti già dal 16 marzo.