Compensazione in F24 attraverso i canali telematici
di EVOLUTIONI soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, per le compensazioni “orizzontali” in F24 (a prescindere dal relativo importo), i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).
L’obbligo in esame, oltre che all’Iva, è stato esteso anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap nonché ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
È stata, quindi, soppressa la soglia dei 5.000 euro annui, oltre la quale scattava l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Quindi, anche per una sola compensazione di modesto importo – ossia anche sotto i 5.000 euro – scatta l’obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.
Nessun intervento, invece, da parte del citato decreto, ha riguardato le modalità di compensazione in F24 previste per i soggetti non titolari di partita Iva.
Si ricorda che, sempre in materia di compensazioni, l’articolo 7-quater del D.L. 193/2016 ha introdotto una norma che consente ai soggetti privati l’utilizzo del modello F24 “cartaceo” anche in caso di operazioni oltre i 1.000 euro.
Con la risoluzione 57/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche”, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni è partito dal 1° giugno scorso.
In merito alla generalità dei contribuenti, anche se non titolari di partita Iva, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione 68/E/2017, ha fatto presente che sono tutt’ora operanti le norme in tema di presentazione del modello F24 previste dall’articolo 11, comma 2, del D.L. 66/2014, a mente del quale “fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo”.
Con tale intervento il legislatore ha inteso obbligare un crescente numero di contribuenti ad utilizzare la piattaforma telematica messa a disposizione dalle Entrate per il versamento dei tributi e contributi.
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