18 Novembre 2019

Compensazioni con F24 telematico: estensione e termini di decorrenza

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente intervento abbiamo visto che il decreto fiscale (articolo 3, comma 1, D.L. 124/2019) ha introdotto ulteriori limiti all’utilizzo in compensazione di un credito di imposta, vale a dire l’onere di attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, con la sola esclusione dei crediti del sostituto di imposta.

Viene inoltre esteso l’obbligo di utilizzare le modalità di pagamento telematiche dell’Agenzia a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione e a tutti i crediti maturati dai sostituti d’imposta (articolo 3, comma 2, lett. a e b, D.L. 124/2019).

Ricordiamo che, a partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento (F24) telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 241/1997, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso decreto. Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero, pena l’applicazione di sanzioni (risoluzione 36/E/2017).

Il decreto fiscale modifica il comma 49-bis dell’articolo 37 D.L. 223/2006 come segue: “I soggetti, che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate…”.

In precedenza, l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate era previsto solo per i crediti relativi alle ritenute alla fonte; con le modifiche del D.L. 124/2019, l’obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro). A questo proposito, deve essere rivista la risoluzione 68/E/2017 contenente, nell’allegato 2, l’elenco dei codici tributo che richiedono l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La nuova disposizione si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. In vista dei prossimi versamenti di metà novembre, sarebbe opportuna una rapida precisazione dell’Amministrazione finanziaria circa la decorrenza del nuovo obbligo.

L’introduzione della misura consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l’esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi; l’Agenzia delle entrate è autorizzata a sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi i trenta giorni, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Si evidenzia che le regole riportate nell’articolo 3, commi 5 e 6, D.L. 124/2019, riguardanti la comunicazione telematica della mancata esecuzione della delega e l’applicazione di specifiche sanzioni, si applicano alle deleghe di pagamento F24 presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Qualora in esito all’attività di controllo i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine dei trenta giorni dedicati al monitoraggio.

Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2 –ter, D.Lgs. 471/1997: “Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49 -ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate.

L’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Il sindaco e il revisore alla luce della riforma del codice della crisi di impresa