Compensazioni imposte dirette: quale limite?
di Giovanni ValcarenghiMario Agostinelli
A decorrere dal periodo di imposta 2014, ed in relazione alle eccedenze formatesi dal 2013, i contribuenti che, ai sensi delle disposizioni che disciplinano la compensazione orizzontale tra crediti e debiti di imposta e contributivi, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori ad € 15.000,00 annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, per i contribuenti soggetti alla revisione contabile, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti che effettuano il controllo contabile.
Si tratta di una disposizione che, solo in parte, richiama quella introdotta dal D.L. 78/2009 per i crediti, annuali e infrannuali, IVA e che, di fatto, trova applicazione già dal prossimo 16 gennaio 2014 (per chi intenda già compensare crediti prodotti nel corso del periodo 2013), anche se (di fatto) sembra non richiedere alcun adempimento preliminare, ma esclusivamente una valutazione prospettica di fattibilità.
Il vincolo dell’apposizione del visto di conformità è richiesto esclusivamente con riferimento all’utilizzo dei crediti di imposta nelle compensazioni orizzontali o esterne e non anche per le compensazioni cosiddette verticali o interne quali ad esempio quelle tra credito IRES e debito IRES, ovvero tra credito IRAP e debito IRAP e ciò a prescindere dal fatto che le stesse siano espresse in F24.
Non pare così chiaro come dovrà essere calcolato il limite e, in particolare, non appare evidente se la norma intenda, ai fini della verifica del superamento del tetto di € 15.000, far riferimento agli utilizzi dei crediti di ciascuna tipologia delle imposte di cui sopra, ai crediti emergenti da una unica dichiarazione, ovvero alla sommatoria degli stessi.
Si rileva, infatti, il diverso tono letterale delle norme che disciplinano l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA rispetto a quello della nuova disposizione in argomento che introduce il vincolo dell’apposizione del visto per i crediti di imposta aventi diversa natura (IRES, IRPEF, Addizionali, ritenute e IRAP).
In materia IVA, l’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, prevede che: “la compensazione del credito annuale o relativo a periodo inferiori all’anno dell’IVA, ….”; si utilizza, per ben distinguere i due differenti comparti, una disgiunzione, in modo che non possano sorgere dubbi in merito alla piena autonomia delle due poste (in tal senso, la circolare 1/E/2010).
Poiché la disposizione di cui al comma 574 della legge 147/2013 non utilizza la congiunzione alternativa “o” ma la congiunzione copulativa “e”, si potrebbe ritenere che, ai fini della verifica del superamento del tetto, si debba fa riferimento alla sommatoria di tutte le categorie di crediti citati.
Per converso, si potrebbe riscontrare che ove la norma indica l’oggetto del visto di conformità, si riferisce al “credito” utilizzando il singolare ed, inoltre, evoca la “singola dichiarazione” dal quale il medesimo promana. Dunque, sembrerebbe orientarsi verso una considerazione autonoma di ciascuna posta anche ai fini della verifica del superamento del plafond spendibile senza cautele.
Ancora, si potrebbe altresì sostenere che proprio il richiamo alla apposizione del visto “sulla singola dichiarazione” sia locuzione utilizzata per affermare che, ove il superamento del tetto sia derivante dal cumulo di più crediti differenti, il visto va apposto anche su più dichiarazioni.
Ogni lettura di cui sopra (e, forse, anche altre che al momento non abbiamo considerato) sembra essere complessivamente proponibile, e già questo appare un aspetto di schizofrenia.
Ed allora, caro contribuente che intendi compensare al prossimo 16 gennaio, sarai messo in grado di sapere se devi richiedere il visto oppure no?
Noi ne dubitiamo seriamente, posto che a qualsiasi soluzione interpretativa si voglia giungere, ci sarà sempre la giustificazione che la compensazione è valida, posto che il visto si dovrà materialmente apporre in un secondo momento.
Anche questa è una delle tante bellezze del nostro mondo tributario.