25 Agosto 2014

Compensazioni Inps e tassazione separata

di Giovanni Valcarenghi
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L’articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del TUIR prevede che siano assoggettate a tassazione separata, salva l’opzione per la tassazione ordinaria, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito di una detrazione.

Nel novero di questa casistica rientra, appieno, l’ipotesi dei contributi versati alle casse previdenziali che si rivelano eccedenti quelli effettivamente dovuti; tipicamente, la situazione si presenta quando il reddito di un anno, utilizzato come base di computo per gli acconti, cala drasticamente nel periodo successivo. Nel resoconto dichiarativo successivo, i contributi versati in acconto durante l’anno risultano eccedenti l’effettivo debito, con la conseguenza che l’esubero può essere oggetto di compensazione su modello F24, sia pure a determinati limiti e condizioni (al riguardo, si veda, da ultimo, la circolare INPS numero 74 del 6 giugno 2014).

Proprio sul significato di tale compensazione appare opportuno interrogarsi, al fine di comprendere se si possa essere dinnanzi ad una ipotesi di rimborso (quella, appunto, evocata dall’articolo 17 del TUIR), oppure se si debba ragionare con un differente approccio.

Si pensi al caso del sig. Rossi che, nell’anno 2012, abbia versato contributi previdenziali variabili della gestione artigiani o commercianti per 1.000; tale somma sarà confluita nel quadro RP di Unico 2013 (redditi 2012) come onere, deducibile secondo il criterio di cassa. Nella stessa dichiarazione, i contributi variabili effettivamente dovuti risultano essere di 400. L’eccedenza di 600 viene utilizzata in compensazione sul modello F24 per abbattere (in tutto o in parte) i contributi dovuti in acconto, che, per ipotesi, ammontano a 320.

In sede di compilazione del modello Unico 2014 (redditi 2013), si deve risolvere il seguente interrogativo: quanti sono i contributi previdenziali variabili deducibili?

Alla domanda si potrebbe rispondere in due modi:

  1. da un lato affermare che il versamento effettivo è pari a zero, in quanto il credito posseduto ha neutralizzato il debito;
  2. dall’altro, si potrebbe invece dire che il versato ammonta a 320, a prescindere dal fatto che il sig. Rossi abbia messo mano al portafogli, oppure abbia utilizzato un proprio credito per saldare il debito.

Chi ragiona nel primo modo non dovrà esporre alcun onere deducibile, mentre chi preferisce la seconda ipotesi indicherà un importo di 320.

Proprio in questo secondo caso, nel quadro RM del modello Unico si dovrà segnalare la restituzione di 320 (pari all’importo utilizzato in compensazione), assoggettando tale importo a tassazione separata, come regola di default, oppure optando per la tassazione ordinaria.

Apparentemente si potrebbe dire che si tratta di un gioco a somma zero, ma tale conclusione non risulta corretta tenendo conto del differente impatto delle aliquote IRPEF applicabili; infatti, ove le medesime non fossero perfettamente coincidenti nelle due annualità (o, per chi applicasse la tassazione separata, nel triennio di riferimento) si potrebbero produrre delle disparità.

Proprio per tale motivo appare consigliabile considerare la compensazione su modello F24 come un vero e proprio rimborso, per il semplice motivo che a tale conclusione si giunge applicando la finzione che sorregge e giustifica l’istituto della compensazione. Infatti, esporre un tributo o un contributo nella colonna “crediti” del modello F24 coincide alla restituzione di una pari somma di denaro da parte dell’Ente, immediatamente impiegata per effettuare un altro versamento. Non a caso, l’intero impianto del decreto legislativo 241/1997 parla sempre di effettuazione dei versamenti con l’utilizzo dei crediti (quindi il debito è comunque considerato versato, mentre il credito è considerato utilizzato).

Pertanto, possiamo concludere che nell’archivio informatico dell’Agenzia e dei vari enti:

  • ogni somma che transita nella colonna “debiti” del modello F24 si considera come versata,
  • mentre ogni importo che transita nella colonna “crediti” si considera come restituita o rimborsata.

Se si condivide tale impostazione, il caso rappresentato è una applicazione pratica del principio sancito dall’articolo 17 che, per conseguenza, richiede la tassazione (separata o ordinaria) dell’ammontare dei crediti INPS compensati.