Compensazioni libere fino ad € 5.000 per i crediti IVA
di Fabio Garrini
L’inizio del nuovo anno è spesso atteso dalle imprese per la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali: malgrado i modelli dichiarativi vengano compilati a diverse scadenze nel corso del 2014, i crediti da essere risultanti sono utilizzabili già dallo scorso 1 gennaio. Va però rammentato che tali crediti conoscono diversi vincoli, in primis il credito IVA.
Preliminarmente si ricorda che, ai sensi del DL 78/2010, i crediti tributari possono essere compensati solo se non vi sono debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad € 1.500 (salvo vedersi comminata una ragguardevole sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato).
Premettendo che il credito IVA annuale deve essere “vistato” da parte del professionista (o da parte del revisore della società) quando supera l’importo complessivo di € 15.000 (previsione che la recente Legge di Stabilità ha allargato anche agli altri crediti tributari – imposte dirette, ritenute, sostitutive, Irap), andiamo brevemente a ricordare le regole riguardanti il momento di utilizzo dei crediti IVA. Diversamente dalla disciplina sul visto di conformità, che dal 2014 diviene generalizzata, quanto di seguito si dirà riguarda unicamente il credito scaturente dalla dichiarazione IVA (dichiarazione annuale e modelli TR trimestrali). Almeno per ora.
Il limite di € 5.000
Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2013 per importi non superiori a €5.000 (indipendentemente dall’importo complessivo del credito) può presentare il modello F24 senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione e potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.
Come chiarito dalla circolare 29/E/2010 non ricadono nel monitoraggio (quindi sono liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (a esempio credito Iva dell’anno 2013 risultante dalla dichiarazione Iva 2014 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2014), mentre devono essere conteggiate nel limite le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (a esempio debito Iva ottobre 2013 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2013 risultante dalla DR Iva 2014).
Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a €5.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (ricordando che questa può essere sempre separata dal modello UNICO e presentata già nel mese di febbraio). Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a €5.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking).
Credito 2012 residuo
Il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2012, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2014 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva2014 relativa all’anno 2013, non deve sottostare alle regole descritte, fin tanto che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2012” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2012 la dichiarazione annuale è stata già presentata nel 2013 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di €15.000, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2012 non sia stata “vistata”).
Dal momento in cui il credito residuo 2012 confluisce nella prossima dichiarazione annuale Iva, esso viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva2014 come credito Iva relativo all’anno 2013 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte (sia in termini di momento a partire dal quale è possibile compensarlo, sia in termini di apposizione del visto di conformità se viene superato il termine di € 15.000).
La logica conclusione è che, se oggi è ancora disponile credito 2012, spesso conviene attendere a presentare la nuova dichiarazione IVA fino a quando tale credito risulti esaurito.