Compensazioni oltre 15.000 possibili da subito
di Fabio Garrini
Telefisco ha chiarito il più impellente dei dubbi che gli operatori si erano posti in relazione al nuovo vincolo alle compensazioni dei crediti tributari: per operare la compensazione oltre la fatidica soglia di € 15.000 non è necessario attendere la presentazione della dichiarazione da cui tale credito scaturisce.
Nel presente contributo andiamo ad approfondire il tema della decorrenza della nuova disposizione, rinviando al un secondo approfondimento l’analisi riguardante le modalità per il calcolo di tale soglia.
Compensazione precedente al visto
Come si diceva in premessa, la prima questione che si era posta riguardava la possibilità di utilizzare il credito oltre soglia da oggi, senza attendere la presentazione della dichiarazione da cui emerge detto credito. La norma si limita infatti ad introdurre il vincolo solo “… a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013”, senza però affermare se la presentazione della dichiarazione da vistare possa essere anche successiva la compensazione del credito.
Vi era infatti un precedente, riguardante l’utilizzo del credito IVA, in relazione al quale, con la circolare n.16/E/11, l’Agenzia delle Entrate ha chiaramente dichiarato la necessità di trasmettere, “preventivamente” alla compensazione oltre soglia, il modello dichiarativo vistato: tale presentazione preventiva era giustificata dall’esigenza di consentire gli opportuni controlli finalizzati a “scartare” la compensazione qualora effettuata senza il rispetto delle regole previste.
Per gli altri crediti (quantomeno per le imposte dirette) subordinare la compensazione dei crediti diversi dall’Iva all’effettiva trasmissione dei modelli dichiarativi sarebbe risultata un’iniqua limitazione. Su questo punto l’Agenzia ha preferito una tesi più favorevole ai contribuenti affermando: “A differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5mila euro – per i quali la disposizione prevede che la compensazione “può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge” – la norma in esame non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione.”
A dire il vero va osservato come ai fini IVA vi sono due vincoli separarti: nessuno mette in dubbio che la dichiarazione IVA deve essere presentata per rendere possibili le compensazioni oltre € 5.000, ma il dubbio si poneva su di una presentazione della dichiarazione con credito di € 15.000 che richiede il visto. Punto sul quale l’Agenzia aveva proprio richiesto ai fini IVA la preventiva presentazione. Ciò posto, non sarà certo chi scrive a criticare l’Agenzia per una apertura in tal senso, anche se non del tutto supportata da un ragionamento logico, a maggior ragione perché si tratta di una soluzione di assoluto buon senso.
Pertanto, sin dallo scorso primo gennaio i contribuenti potevano utilizzare liberamente i propri crediti tributari in compensazione, salvo comunque vistare “a consuntivo” le dichiarazioni per le quali il credito compensato risulterà superiore ad € 15.000
Libere le compensazioni 2012
Il secondo chiarimento fornito durante Telefisco riguarda una situazione tutt’altro che remota, ma per la quale comunque non vi erano troppi dubbi: che effetti produce il nuovo limite di compensazione con riferimento ai crediti sorti in relazione al periodo d’imposta 2012 (quindi esposti in dichiarazioni presentate nel corso del 2013)?
Anche sotto tale profilo l’Amministrazione Finanziaria offre una soluzione del tutto condivisibile, in questa occasione del tutto conforme a quanto in passato affermato in ambito IVA. Si osserva infatti come, per espressa previsione normativa, le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e, conseguentemente, la modifica normativa esplica i propri effetti con riferimento ai crediti maturati nel corso di tale annualità. Sul punto si afferma che il credito pregresso può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale presentata nel 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi all’eventuale credito maturato nel 2013.
In definitiva, se il contribuente dispone di un credito 2012 non ancora interamente speso, può continuare ad utilizzarlo senza incorrere in limitazioni, ovviamente evidenziando nel modello F24 l’anno di competenza 2012.