Compensi amministratori: verifiche e controlli di fine anno
di Euroconference Centro Studi Tributari
Dal punto di vista fiscale, i compensi degli amministratori assumono caratteristiche diverse a seconda del tipo di attività esercitata dall’amministratore, come indicato dalla circolare n. 67/E/2001 e circolare n. 105/E/2001. In generale, i proventi derivanti dall’incarico di amministratori, sindaci o revisori di società ed enti, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché rientrano nella categoria delle “collaborazioni coordinate e continuative”.
Tuttavia, in casi eccezionali, i proventi in parola possono essere considerati redditi di lavoro autonomo, quando l’incarico di amministratore è strettamente legato ai compiti istituzionali propri della professione.
Amministratori co.co.co: redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
L’inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, comporta l’applicazione delle regole stabilite dall’articolo 51 Tuir, secondo cui: “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. In altre parole, anche agli amministratori non professionisti si applica il principio di cassa “allargata”, il quale considera percepiti nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Questa regola si estende anche agli aspetti previdenziali, come indicato da Inps (circolare Inps n. 10/2002) e confermato dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 21/E/2003).
Al momento dell’erogazione del compenso agli amministratori, la società dovrà, in qualità di sostituto d’imposta, effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef, calcolata sulla base delle aliquote progressive (per scaglioni di reddito) su tutte le somme e i valori, compresi i compensi in natura, che l’amministratore riceve in relazione al rapporto di collaborazione.
Registrazione compensi
Se un amministratore è un titolare di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, è tenuto ad iscriversi alla gestione separata dell’Inps e a versare la relativa contribuzione.
All’atto della nomina, sia gli stessi amministratori che la società possono effettuare l’iscrizione presso l’Inps territorialmente competente. Inoltre, i contributi previdenziali sono pagati dalla società tramite il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso. Di questi contributi, 2/3 sono a carico della società, mentre il rimanente 1/3 è a carico dell’amministratore.
Scrittura contabile:
Diversi | a | Diversi | ||
Compenso amministratore | ||||
Contributi Inps | ||||
Amministratore c/ competenze | ||||
Erario c/ritenute | ||||
Inps c/contributi (carico amm.re) |
Corrispondendo il compenso all’amministratore, la rilevazione contabile con cui procedere sarà la seguente:
Diversi | a | Banca c/c | ||
Amministratore c/competenza | ||||
Erario c/ritenute | ||||
Inps c/contributi (a carico amm.re) |
Amministratore professionista: reddito di lavoro autonomo
Se l’ordinamento professionale esplicitamente include l’amministrazione e la gestione di aziende, tra le attività esercitabili dal soggetto amministratore (es. Dottore Commercialista), i compensi dallo stesso percepiti rientrano nei redditi di lavoro autonomo (circolare n. 105/E/2001).
Analogamente, rientrano nei redditi di lavoro autonomo anche gli emolumenti di un professionista amministratore in una società con attività connessa alla propria professione abituale (come un ingegnere edile amministratore di una società di ingegneria).
Registrazione compensi amministratore professionista
Per effetto dell’incasso del compenso, l’amministratore professionista dovrà emettere una regolare fattura alla società amministrata, la quale, in qualità di sostituto d’imposta, verserà la relativa ritenuta d’imposta a titolo di acconto.
Gli amministratori professionisti che hanno aderito al regime forfetario per gli autonomi (L. 190/2014) possono evitare l’applicazione della ritenuta, rilasciando una dichiarazione specifica che attesti che il reddito (a cui si riferiscono le somme) è soggetto ad imposta sostitutiva. Altrimenti, potranno scomputare le ritenute erroneamente subite, dall’imposta sostitutiva o dall’Irpef (mediante indicazione nel Modello Redditi PF).
Di seguito la scrittura contabile:
Diversi | a | Debiti Vs amministratore | ||
Compensi amministratore | ||||
Iva |
Quando la società provvederà al pagamento del compenso, registrerà la seguente scrittura contabile:
Debiti Vs amministratore | a | Diversi | ||
Banca c/c | ||||
Erario c/ritenute |
Di seguito, la scrittura contabile da rilevare quando la società provvederà a versare la ritenuta operata sul compenso pagato dall’amministratore professionista:
Erario c/ritenute | a | Banca c/c |
Società nominata amministratore: reddito d’impresa
Il compenso percepito da una società commerciale nominata amministratore di un’altra società costituisce un reddito d’impresa (ricavo) imponibile per competenza per l’amministratore-società, in conformità agli articoli 6, comma 3, e 81 Tuir. (norma di comportamento AIDC 182)
Il soggetto erogante non è tenuto a effettuare alcuna ritenuta, a condizione che l’amministratore-società sia un soggetto residente o una stabile organizzazione di un soggetto non residente. Diversamente, in presenza di un amministratore-società non residente senza stabile organizzazione, il compenso è soggetto a una ritenuta d’imposta del 30%, a meno che non sia prevista un’aliquota diversa nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni (se applicabili).
Deducibilità dei compensi degli amministratori
L’articolo 95, comma 5, Tuir stabilisce che i compensi degli amministratori delle società e enti di cui all’articolo 73, comma 1, Tuir, sono deducibili nell’esercizio in cui vengono corrisposti.
Per garantire la deducibilità immediata del compenso degli amministratori, senza ritardare la deduzione del costo, la società deve saldare il debito entro il 31 dicembre, ovvero entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta. Altrimenti, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile per competenza, bensì nel momento di effettivo pagamento: si renderà, infatti, operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.
In questo contesto, è possibile applicare il criterio della cassa “allargata“, consentendo l’inclusione dei compensi pagati fino al 12 gennaio dell’anno successivo, ma solo se l’amministratore è titolare di un rapporto di collaborazione coordinata continuativa.
Ne deriva che, la società potrà dedurre per competenza (2023), i compensi dell’amministratore co.co.co che verranno pagati entro il prossimo 12.1.2024, in deroga al generale principio fiscale della competenza.
In contrasto con la disposizione dell’articolo 95, comma 5, Tuir, la norma AIDC 182 stabilisce che i compensi percepiti da una società commerciale nominata amministratore di un’altra società:
- sono deducibili per competenza dal reddito dell’impresa erogante;
- sono imponibili per competenza dal reddito d’impresa per la società amministratrice;
- sono oneri associati al reddito d’impresa e non un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente o autonomo.
Compensi
anno 2023 |
Imputazione a bilancio | Erogazione | Imponibilità per amministratore | Deducibilità
per la società |
Amministratore senza partita Iva | 2023 | Entro il 12.01.2024 | Anno 2023 | Anno 2023 |
Dal 13.01.2024 | Anno 2024 | Anno 2024 | ||
Amministratore con partita Iva | 2023 | Entro il 31.12.2023 | Anno 2023 | Anno 2023 |
Dal 01.01.2024 | Anno 2024 | Anno 2024 | ||
Amministratore società | 2023 | ———— | Anno 2023 | Anno 2023 |
Verifiche e adempimenti di fine anno per la società erogante
Nei casi in cui l’assemblea dei soci avesse già deliberato di assegnare agli amministratori un compenso per l’anno 2023, la società dovrà verificare che:
- il costo previsto dall’assemblea sia stato imputato a Conto economico;
- l’importo del compenso sia corrisposto entro e non oltre:
- il 12.1.2024 – termine ultimo per considerare l’erogazione di pertinenza del 2023, nell’ipotesi di amministratore il cui compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente -;
- il 31.12.2023 – termine ultimo per considerare l’erogazione di competenza del 2023, nell’ipotesi di amministratore il cui compenso rientra tra le prestazioni professionali –.
Per evitare contestazioni da parte dell’Ufficio delle entrate, si consiglia di conservare copia della movimentazione finanziaria, comprovante la data in cui è avvenuto il pagamento dell’emolumento all’amministratore.
Per i compensi regolati a mezzo assegno bancario o circolare, il pagamento si considera effettuato quando il destinatario riceve gli assegni e li incassa entro il 12 gennaio. Se il pagamento avviene a mezzo bonifico bancario, non vi sono particolari problemi, in quanto il pagamento si considera perfezionato nel momento in cui il beneficiario riceve l’accredito sul proprio conto corrente.
Per i compensi erogati all’amministratore co.co.co.:
- entro il prossimo 31.12.2023, la società dovrà versare, con modello F24, le ritenute d’acconto e i contributi Inps, entro il giorno 16.01.2024;
- entro il prossimo 12.1.2024, la società dovrà versare, con modello F24, le ritenute d’acconto e i contributi Inps, entro il giorno 16.02.2024;
Sui compensi erogati fino al 12.1.2024, relativi al 2023, la società deve operare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel 2023 ed attribuire le detrazioni (es. carichi di famiglia) nella misura prevista per il 2023. Per compensi erogati successivamente a tale data, la società dovrà:
- operare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel 2024 e;
- determinare le detrazioni nella misura spettante nel 2024.
La registrazione delle imposte anticipate
Come anticipato, il compenso accordato agli amministratori deve essere registrato nel bilancio per competenza, ma dal punto di vista fiscale è deducibile, ai sensi dell’articolo 95, comma 5, Tuir, al momento del suo effettivo pagamento.
In caso di discrepanze temporali tra il principio di cassa e quello di competenza, è necessario stanziare, nel bilancio dell’esercizio a cui si riferisce la prestazione, la quota di imposta anticipata. Questa si calcola sulla parte di compenso non ancora pagata e quindi non dedotta.
La registrazione contabile sarà la seguente:
Crediti per imposte anticipate (SP C.II. 4 – ter) | a | Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22) |
Quando il compenso dell’amministratore verrà effettivamente pagato, sarà necessario recuperare le quote di imposte anticipate precedentemente stanziate, fino a quando il credito generato da questo riversamento si annulla. Questo processo può essere realizzato mediante l’effettuazione di scritture contabili opposte a quelle indicate precedentemente:
Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22) | a | Crediti per imposte anticipate (SP C.II. 4 – ter) |
Nota bene
Secondo il principio contabile OIC 25, le attività per imposte anticipate devono essere contabilizzate solo quando c’è la ragionevole certezza del loro futuro recupero, in conformità al principio della prudenza. In presenza di questa condizione, l’iscrizione delle imposte anticipate è obbligatoria.