Compensi CTU esclusi dalla disciplina split payment
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nuovi chiarimenti in materia di split payment sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 9/E/2018 di ieri, 7 maggio.
Ricordiamo, a tal proposito, che dal 1° gennaio di quest’anno, il meccanismo dello split payment è stato esteso alle operazioni effettuate nei confronti:
- degli enti pubblici economici, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- delle fondazioni partecipate da qualsiasi tipo di pubblica amministrazione per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
- delle società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette alla scissione dei pagamenti.
Al fine di poter correttamente individuare i soggetti interessati dalla disciplina in esame è tuttavia sempre necessario far riferimento agli elenchi pubblicati online dal ministero dell’Economia e delle finanze: l’inclusione della società nei suddetti elenchi, infatti, come chiarito dalla circolare AdE 27/E/2017 e confermato dal comunicato del Mef dello scorso 7 febbraio, ha effetto costitutivo.
Pertanto, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco; prima dell’inclusione, invece, il soggetto non potrà considerarsi riconducibile nell’ambito soggettivo della disciplina della scissione dei pagamenti, indipendentemente dalle sue caratteristiche.
La circolare 9/E/2018, considerato quindi il più esteso ambito applicativo, analizza, nel dettaglio, le nuove categorie di soggetti interessati, soffermandosi poi su due casi particolari:
- l’applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti alle società le cui quote sono detenute da una società fiduciaria,
- le modalità di liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio, cd. CTU, che operano su incarico e come ausiliari dell’Autorità Giudiziaria.
Con riferimento a quest’ultima fattispecie la circolare richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell’ausiliare deve ritenersi resa nell’interesse generale della giustizia e, correlativamente nell’interesse comune delle parti” (Cass. n. 1023/2013).
Secondo tale giurisprudenza, pertanto, “È noto che l’attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia” (Cass. n. 1023/2013), sicché “il relativo compenso è posto solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza” (Cass. n. 23522/2014).
Con riguardo ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, l’Agenzia delle entrate ritiene pertanto che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico.
L’Amministrazione della giustizia, invece, riveste esclusivamente la qualifica di committente non esecutrice del pagamento.
In considerazione di tutto quanto appena esposto, il CTU, quindi,:
- dovrà emettere fattura nei confronti dell’Amministrazione della giustizia,
- dovrà tuttavia evidenziare che il pagamento avverrà con denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento del Giudice (o dalle parti).
La pubblica amministrazione (Amministrazione della Giustizia), dal canto suo, pur essendo destinataria della fattura non effettuerà alcun pagamento: deve quindi escludersi l’applicabilità della disciplina della scissione dei pagamenti.
D’altra parte, la mancata esclusione della fattispecie in esame comporterebbe l’onere, per il soggetto debitore, di versare al CTU soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti: un doppio versamento, questo, che, secondo l’Agenzia delle entrate, giustifica pienamente la semplificazione introdotta.
La circolare in esame, tuttavia, non si concentra solo su questi casi particolari, prevedendo anche una più generale ipotesi di esclusione dalle sanzioni.
Viene infatti chiarito che, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1° gennaio 2018 in materia di split payment, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione della circolare (ovvero prima del 7.05.2018), sempre che non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato assolvimento dell’imposta dovuta.