5 Ottobre 2023

Compensi derivanti dalle cariche professionali e Irap: ancora dubbi per gli studi associati

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, comma 8, Legge di bilancio 2022, ha previsto che a “decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”.

In particolare, la disposizione sopra citata stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2022, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa, di cui all’articolo 55 Tuir, residenti nel territorio dello Stato. In sede interpretativa, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, rientrano nel perimetro di applicazione della norma anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non esercitata in forma societaria (circolare n. 4/E/2022);
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir, residenti nel territorio dello Stato.
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