9 Dicembre 2017

Compenso amministratori: la verifica del pagamento

di Viviana Grippo
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Al termine dell’esercizio l’azienda deve verificare l’avvenuto pagamento dei compensi spettanti agli amministratori così come deliberati dall’assemblea dei soci.

In particolare, assume rilievo, come si vedrà nel proseguo, la data del prossimo 12 gennaio, in quanto rappresenta la data entro la quale procedere alla materiale erogazione di detti emolumenti al fine di poter beneficiare della deduzione dal reddito della società nel periodo d’imposta terminato. L’articolo 95, comma 5, del Tuir prevede, infatti, che la deducibilità in capo alla società del compenso dell’amministratore possa avvenire solo quando il compenso sia stato materialmente versato.

Ne consegue che, se il compenso per l’anno 2017 verrà versato entro il 12 gennaio 2018, esso sarà deducibile nell’anno di imposta 2017. Diversamente, se verrà versato dal 13 gennaio 2018 non sarà deducibile nel 2017.

Peraltro, tale distinzione non è valida in tutte le circostanze. Occorre infatti effettuare un ulteriore distinguo a seconda della tipologia di reddito conseguito dall’amministratore, potendo, quindi, trovare applicazione il principio di cassaallargato” o “stretto”.

Il principio di cassa “allargato”

Nel caso di amministratore che consegue reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, si applica il c.d. principio di “cassa allargato”, secondo il quale la deduzione del compenso nel 2017 è assicurata purché l’erogazione avvenga entro il prossimo 12 gennaio.

Il principio di “cassa allargato” è stato introdotto già diversi anni addietro dall’Amministrazione finanziaria con la C.M. 57/E/2001, sulla scorta della constatazione che la disposizione limitativa del Tuir mira a far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante. Pertanto, poiché i compensi percepiti dall’amministratore entro il 12 gennaio concorrono alla formazione del suo reddito nel periodo d’imposta precedente (2017, in forza dell’articolo 51 comma 1 Tuir), essi sono deducibili dalla società in tale periodo d’imposta. A soggiacere alla deducibilità per cassa sancita dall’articolo 95, comma 5, del Tuir è solo il compenso e non anche i relativi contributi, deducibili per competenza.

Il principio di cassa “stretto”

Al contrario, nel caso in cui l’amministratore eserciti la propria mansione nell’ambito dell’attività professionale, con partita Iva, il reddito da questi conseguito verrà determinato sulla base dell’articolo 54 Tuir, quindi sulla base del principio di cassa “stretto”: se il compenso verrà pagato nel 2018, anche se entro il 12 gennaio, costituirà reddito tassabile solo nel 2018.

Conseguentemente, anche quando il pagamento avvenga tra il 1° e il 12 gennaio 2018, in capo alla società il diritto alla deduzione verrà maturato solo nel 2018; pertanto, l’importo del compenso deve essere sterilizzato nella dichiarazione dei redditi del 2017 tramite una corrispondente variazione aumentativa.

Riassumendo, se il pagamento del compenso avvenisse entro il 12 gennaio n+1:

  • se l’amministratore consegue reddito di lavoro dipendente o assimilato la deduzione per la società può avvenire nell’anno n,
  • se l’amministratore consegue reddito professionale la deduzione per la società avverrà nell’anno n+1.

 

Gli aspetti contabili

Considerato il caso dell’amministratore con rapporto di lavoro dipendente o assimilato, la scrittura contabile per la rilevazione del cedolino sarà la seguente:

Compensi amministratori (ce)                        a                      Diversi

                                                                       a                      Amministratori c/compensi (sp)

                                                                       a                      Inps c/contributi collaboratori (sp)

                                                                       a                      Erario c/ritenute Amministratori (sp)

                                                                       a                      Inail c/contributi collaboratori (sp)

                                                                       a                      Dipendenti Amministratori c/arr.ti (sp)

Si rilevano, quindi, i contributi Inps e Inail amministratore a carico della ditta:

Diversi                                                                    a                        Diversi

Contributi c/Inps  Amministratori  (ce)

Contributi c/Inail Amministratori (ce)

                                                                               a                        Inps c/contributi collaboratori (sp)

                                                                                a                       Inail c/contributi collaboratori (sp)

Infine si rileva il pagamento del cedolino:

Amministratori c/compensi (sp)                             a                        Banca c/c (sp)

 

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