Compilazione del quadro RU per il credito imposta pubblicità
di Clara PolletSimone DimitriCon la pubblicazione, in data 11 aprile 2019, dell’elenco definitivo dei beneficiari per gli anni 2017-2018, allegato al provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, si è concluso l’iter procedurale per ottenere il bonus pubblicità sugli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali (quotidiani e periodici), pubblicati in edizione cartacea, ovvero editi in formato digitale, con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, D.Lgs. 70/2017, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Ricordiamo che il credito d’imposta in questione, introdotto dall’articolo 57-bis D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, è destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che, a decorrere dall’anno 2018, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
L’articolo 4 D.L. 148/2017, convertito con L. 172/2017, ha esteso la misura agevolativa agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica (compresi quelli online) effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017; anche in questo caso il loro valore deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Tale credito d’imposta trova spazio da quest’anno nel quadro RU dei modelli Redditi 2019, con il codice credito E4.
Il credito d’imposta va indicato nella sezione I del quadro RU, compilando due distinti moduli: uno dedicato agli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica ed un altro per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. A tal fine, nel rigo RU1, colonna 2, deve essere esposto il codice relativo al mezzo di comunicazione utilizzato per gli investimenti pubblicitari:
- il codice 1, per il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa effettuati negli anni 2017 e 2018. I soggetti passivi con periodo d’imposta 2018/2019 devono indicare il credito relativo all’anno 2017 solo nell’ipotesi in cui non abbiano riportato tale credito nella dichiarazione Modello Redditi 2018, avendo presentato la dichiarazione anteriormente all’adozione del provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria relativo alla misura spettante;
- il codice 2, per il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati nell’anno 2018. I soggetti con periodo d’imposta 2018/2019 devono indicare il credito maturato nell’anno solare 2018 (articolo 5, comma 4, D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90).
Nell’ipotesi in cui sia presente il rigo RU2 (credito di imposta residuo della precedente dichiarazione), non può essere presente il rigo RU5, colonna 1 (credito di imposta spettante nel periodo 2017).
In particolare, nel rigo RU5, dedicato all’ammontare del credito d’imposta spettante nella misura riconosciuta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, vanno compilate:
- relativamente agli investimenti pubblicitari sulla stampa, le colonne 1, 2 e 3, indicando nella colonna 1 il credito spettante per l’anno 2017, nella colonna 2 il credito spettante per l’anno 2018 e nella colonna 3 la somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2;
- relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, la colonna 3, indicando l’ammontare del credito spettante per l’anno 2018.
Così, ad esempio, se la società Alfa srl ha ottenuto un bonus per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa di 2.000 euro (nel 2017) e di 4.000 euro (nel 2018), per un totale di 6.000 euro, il quadro RU dovrà essere compilato come segue.
Si ricorda che gli investimenti pubblicitari sulla stampa sono ammissibili al credito d’imposta solo se effettuati su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 L. 47/1948, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Il bonus pubblicità può essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24 ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del citato provvedimento contenente l’elenco definitivo dei beneficiari, entro i massimali ed i limiti del de minimis, utilizzando il codice tributo 6900 esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.