Completato il rinnovamento del quadro normativo della revisione legale
di Fabio LanduzziCon l’emanazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – avvenuta il 21 luglio 2016 – del D.Lgs. 135/2016, che ha modificato il D.Lgs. 39/2010, per via del recepimento della Direttiva 2014/56/UE (a sua volta diretta a modificare la Direttiva 2006/43/UE), e con l’approvazione del Regolamento 537/2014/UE, può dirsi completato il percorso di rinnovamento del corpo normativo e regolamentare della revisione legale dei conti.
Le principali novità introdotte dai provvedimenti succitati attengono ai seguenti ambiti della disciplina della revisione legale:
- rafforzamento della disciplina relativa all’indipendenza del revisore, che è stata realizzata mediante modifiche all’articolo 10 del D.Lgs. 39/2010. Fra le novità più significative vi sono: l’ampliamento delle regole sull’indipendenza a tutte le persone in grado di influenzare l’esito della revisione; il periodo in cui le regole devono essere rispettate, che corrisponde a tutto il periodo di esecuzione della revisione; la nozione di “rete” dell’impresa di revisione, molto rilevante nella valutazione dei rischi di compromissione dell’indipendenza; l’indicazione di limiti di tempo (un anno) in merito alla possibilità di instaurare taluni rapporti di lavoro fra la società oggetto di revisione e l’impresa di revisione e le sue persone che hanno partecipato alla revisione;
- aggiornamento del contenuto della relazione di revisione (che non si applica però ai bilanci 2016): in particolare, la relazione del revisore non si limiterà più ad un solo giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio, ma dovrà concernere anche la conformità alla legge di questo documento. La relazione di revisione dovrà contenere così una dichiarazione in merito alla identificazione di errori significativi commessi nella relazione sulla gestione. Inoltre, si aggiunge anche una dichiarazione riguardo ad eventuali incertezze significative relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società di operare in condizioni di continuità aziendale. Infine, un focus particolare viene dedicato alle informazioni aggiuntive che dovranno essere incluse nelle relazioni di revisione degli Enti di interesse pubblico (EIP);
- definizione di un nuovo perimetro degli EIP, a cui sono dedicate regole speciali per la revisione legale. Il nuovo assetto regolamentare circoscrive, rispetto al precedente, il novero degli EIP alle sole società emittenti valori mobiliari quotati in mercati regolamentati italiani ed europei, alle banche, alle assicurazioni e riassicurazioni. Inoltre, per le società che appartengono a gruppi in cui sono presenti EIP, si applica loro la disciplina comune salvo l’eccezione di non poter affidare la revisione legale al collegio sindacale (sindaco unico);
- per gli EIP viene compiuto un incisivo intervento sulla struttura dei corrispettivi della revisione, inserendo l’obbligo di rispettare un determinato equilibrio tra i corrispettivi previsti per la revisione e quelli riferiti a servizi diversi forniti dall’impresa di revisione all’EIP o al suo gruppo di appartenenza. In particolare, per un periodo di tre o più esercizi consecutivi, i corrispettivi riferiti ai servizi diversi resi dall’impresa di revisione (parrebbero non includersi quelli prestati da altre imprese del suo network) devono essere limitati al 70% della media dei corrispettivi pagati per la revisione degli ultimi tre esercizi; tale limite non si applica per le attività obbligatorie ex lege. Analogamente, viene introdotto un limite (15%) dei corrispettivi pagati per la revisione da un EIP rispetto al totale dei ricavi del revisore;
- limitazione dei servizi diversi prestati agli EIP. Il Regolamento 537/2014/UE esclude che il revisore, e le imprese della sua rete, possano prestare ad un EIP oggetto della sua revisione, e delle sue controllanti e controllate, alcuni servizi fra cui: preparazione di moduli fiscali, assistenza in caso di verifica fiscale, calcolo delle imposte, consulenza fiscale, contabilità, gestione contabilità del personale, valutazioni, servizi legali, ecc.;
- viene poi introdotta una nuova categoria di soggetti, gli Enti a regime intermedio (ERI) in cui confluiscono quelle imprese che, in precedenza, erano categorizzate come EIP: a questi soggetti viene dedicata una disciplina più stringente di quella ordinaria, ma comunque meno restrittiva di quanto non sia quella prescritta per gli EIP. Anche l’incarico di revisione degli ERI ha durata di 9 anni, e non può essere rinnovato se non sono trascorsi 4 anni dalla cessazione. Anche per gli ERI valgono le limitazioni ai corrispettivi ed alla prestazione di servizi diversi dalla revisione.
Infine, per quanto riguarda gli incarichi di revisione di EIP in corso al 17 giugno 2016 – data di entrata in vigore del Regolamento 537/2014/UE – si prevede che la nuova normativa entri in vigore nel primo esercizio successivo (di norma, quindi, per l’esercizio 2017). Un tema assai rilevante è perciò quello della interruzione dei servizi diversi, ora incompatibili se riferiti a EIP, perché ciò dovrebbe avvenire appunto con effetto 1 gennaio 2017.