Il (complicato) rapporto tra processo tributario e processo penale
di Angelo GinexIl rapporto tra processo tributario e processo penale è regolato segnatamente dall’articolo 20 D.Lgs. 74/2000, secondo cui “il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione”.
Tale norma sancisce il principio del doppio binario, già ricavabile dalla riforma operata dalla L. 516/1982, secondo cui il procedimento amministrativo di accertamento, il processo tributario e quello penale si svolgono in modo assolutamente indipendente. Va da sé quindi che, ove vi sia contemporanea pendenza degli stessi, non deve essere sospeso né il processo tributario, né il processo penale, in quanto non esiste alcun rapporto di pregiudizialità di un processo rispetto all’altro.
Tuttavia, occorre precisare che la separazione dei processi, con autonomia di determinazione, non può essere vista in modo estremizzato, apparendo ovvio che, nel concreto, il giudice tributario e quello penale debbano considerare, con opportuna attenzione, quanto vagliato e dedotto dall’altro giudice, nonché quanto compiuto dall’Amministrazione finanziaria.
Infatti, la Corte di Cassazione ha evidenziato, in diverse occasioni, come il giudice penale, pur non vincolato alle risultanze esterne dei conteggi effettuati dall’Amministrazione, nel senso che egli effettua una valutazione attenta e critica di quanto appreso, comparandolo con quel che è di sua assunzione diretta.
Appare quindi evidente come la suddetta separazione non sia assoluta, ma conosca vari temperamenti, il più importante dei quali è costituito dalla c.d. circolazione della prova, ossia dal fatto che le informazioni raccolte assumono la veste di documenti, una volta esaminati sotto la lente prospettica dell’altro rito processuale.
Un’ulteriore forma di raccordo tra i due procedimenti è data dal rapporto di alternatività tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, nell’ipotesi in cui un medesimo fatto sia punibile sia come illecito amministrativo, sia come illecito penale.
In tal caso, l’articolo 21 D.Lgs. 74/2000 ha previsto che la sanzione penale escluda quella amministrativa, ma, anche quando pende un processo penale, la cui conclusione potrebbe escludere la sanzione amministrativa, l’Amministrazione finanziaria irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
In pendenza del processo penale, il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa resta sospeso; quando si conclude il processo penale, la sanzione amministrativa, se è da eseguire, viene eseguita, o altrimenti diventa definitivamente ineseguibile.
In particolare, se il processo penale si conclude con una condanna, la sanzione penale rende ineseguibile la sanzione amministrativa. Se, invece, il processo penale si conclude con l’archiviazione, o con sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento che esclude la rilevanza penale del fatto, la sanzione amministrativa diviene eseguibile.
Per quanto concerne, infine, l’efficacia del giudicato penale nel processo tributario, o del giudicato tributario nel processo penale, si rileva che non sono previste disposizioni particolari. L’articolo 654 c.p.p. prevede che gli accertamenti di fatto, contenuti nelle sentenze penali passate in giudicato, vincolano nel processo amministrativo e civile, ma non è previsto che vincolino il giudice tributario.
In conclusione, quindi, può accadere che i due processi si concludano con accertamenti contrastanti di un medesimo fatto, o che il giudice penale quantifichi l’imposta evasa, ai fini del superamento della soglia di punibilità, in misura diversa rispetto al giudice tributario.