Componenti per la costruzione di impianti fotovoltaici con Iva al 10%
di Euroconference Centro Studi TributariTrova applicazione l’aliquota Iva del 10% nell’ambito delle cessioni di componenti finiti per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile, indipendentemente dalla qualità del soggetto beneficiario e dal suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11690, depositata ieri, 5 maggio.
Il caso riguarda una società raggiunta da un avviso di accertamento per il recupero della maggiore Iva richiesta dall’Agenzia delle entrate in relazione ad un’operazione di cessione di moduli fotovoltaici.
A seguito del ricorso proposto dalla società, l’Agenzia delle entrate risultava soccombente in entrambi i gradi di giudizio e la questione giungeva quindi dinanzi alla Corte di Cassazione.
Anche la Corte di Cassazione, però, ha avallato il comportamento della società contribuente, confermando quindi l’applicabilità dell’aliquota Iva del 10%.
L’Agenzia delle entrate, invero, contestava il fatto che il contribuente non avesse fornito prova che le cessioni erano intervenute nell’ultima fase di commercializzazione dei beni, e, quindi, in favore degli utilizzatori finali.
Tale contestazione, è però risultata infondata.
La tabella A, Parte III, al n. 127-quinquies, richiama, tra gli altri, gli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”.
Il successivo numero 127-sexies, invece, riconosce l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 10% alle cessioni di “beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies”.
Alla luce della formulazione letterale delle norme, dunque, deve ritenersi che l’aliquota agevolata del 10% possa trovare applicazione nell’ambito di tutte le cessioni aventi ad oggetto impianti idonei a produrre energia, indipendentemente dalle caratteristiche degli impianti stessi.
Sul punto merita di essere ricordato che l’Agenzia delle entrate, con la sua risoluzione 269/E/2007 aveva circoscritto l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta di cui al n. 127-sexies ai soli beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies. Ovvero, a beni:
- per i quali il processo produttivo si sia già compiuto e che, come tali, si trovino nell’ultima fase di commercializzazione,
- acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell’impianto.
Pertanto, la norma di cui al n. 127-sexies, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, doveva essere interpretata nel senso che “alla cessione dei beni finiti (ovvero dei beni diversi sia dalle materie prime che dai semilavorati), forniti tra l’altro per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica, è applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento esclusivamente se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l’installazione o costruzione degli impianti in argomento”.
L’attività del cessionario, dunque, sempre secondo l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle entrate, assumeva rilievo, ragion per cui il beneficio non avrebbe potuto essere riconosciuto nel caso di cessione a un soggetto operante nelle fasi intermedie di commercializzazione (come, ad esempio, nel caso dei distributori/grossisti).
Di diverso avviso si era invece mostrata la Corte di Cassazione, già nel 2019, quando aveva evidenziato, con la sua pronuncia n. 7788/2019 che “il regime agevolativo previsto al n. 127-sexies richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell’impianto, dell’opera o dell’edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario e il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l’immediatezza dell’utilizzo nella realizzazione dell’impianto”.
L’aliquota del 10% può essere dunque negata soltanto nel caso in cui non sia provata la destinazione dei beni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile.