30 Dicembre 2016

Componenti straordinari rilevanti ai fini Irap

di Alessandro BonuzziSergio Pellegrino
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Nella giornata di ieri è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza di dichiarazione Irap da utilizzare per il periodo imposta 2016 con le relative istruzioni.

Il nuovo modello recepisce le novità che hanno trovato applicazione nell’anno che, almeno per i soggetti solari, sta per concludersi. In tal senso, trovano riscontro nella dichiarazione 2016: l’aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni, l’esenzione dall’imposta per il settore agricolo e della pesca, l’estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente, nonché la possibilità – cristallizzata dal D.L. 193/2016 – di inviare l’integrativa a favore fino al termine utile per l’accertamento.

Ma la novella di più rilevante impatto, con riferimento alle imprese che determinano la base imponibile con il cd. metodo da bilancio, è senz’altro quella che deriva dalla entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015.

È oramai noto, infatti, che il decreto ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, intervenendo sugli articoli 2424 e 2425 cod. civ.. Fra le variazioni recate al conto economico, vi è l’eliminazione dell’area straordinaria (ossia della macroclasse E).

Al riguardo, il comunicato stampa dell’Agenzia di ieri, diramato al fine di annunciare la pubblicazione della bozza del modello Irap, afferma che “Tutti i costi e i ricavi straordinari iscritti alle voci E20 e E21, rispettivamente proventi e oneri straordinari, dovranno essere riclassificati nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali, precedentemente classificate tra i suddetti componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, saranno contabilizzate nella voce A5 “altri ricavi e proventi” o B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. Essendo tali voci già ricomprese tra quelle rilevanti ai fini Irap sono stati eliminati dal modello i righi relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni”.

In sostanza, viene precisato che, attesa la necessaria riclassificazione dei componenti straordinari nelle macroclassi A, B, C e D del conto economico, tutti i righi del modello dichiarativo che in passato erano destinati ad accogliere componenti di natura straordinaria derivanti dalla cessione di immobili patrimonio, e quindi rilevanti ai fini dell’Irap, sono stati eliminati poiché divenuti superflui.

La vera notizia, però, è quella che – già da una prima analisi – si evince solo indirettamente dalle parole del comunicato. Infatti, leggendo “al contrario” il contenuto del documento si arriva alla conclusione che dal 2016 – per le imprese solari – tutte le componenti di natura straordinaria riclassificabili nelle macroclassi A e B assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile del tributo regionale.

Al di là dei componenti derivanti dalle cessioni di immobili patrimonio, il riferimento è, sia alle plus/minus derivanti da operazioni straordinarie, sia alle plus/minus derivanti da fatti naturali, come gli eventi calamitosi, che danneggino beni strumentali o di magazzino. Pertanto, la minusvalenza emergente dalla distruzione del capannone causata dal terremoto e rilevata nel conto economico del 2016 potrà essere dedotta dalla base imponibile Irap.

L’interpretazione fornita pare avvallata dall’analisi del modello dichiarativo e dalle relative istruzioni. Infatti, non sono presenti righi destinati ad azzerare l’effetto dei componenti di natura straordinaria rilevati nelle macroclassi A e B del conto economico.

In chiusura, vale la pena evidenziare che quanto detto non vale per le partecipazioni immobilizzate. Fino ai bilanci 2015 le plus/minus derivanti dalla cessione di questi beni andavano rilevate nella macroclasse E del conto economico. Dai bilanci 2016, secondo il nuovo OIC 21 pubblicato lo scorso 22 dicembre, “Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate …, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti rispettivamente nella voce C15)proventi da partecipazioni”. Ne deriva che tali componenti continuano ad essere in ogni caso irrilevanti ai fini Irap.

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