Ma la novella di più rilevante impatto, con riferimento alle imprese che determinano la base imponibile con il cd. metodo da bilancio, è senz’altro quella che deriva dalla entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015.
È oramai noto, infatti, che il decreto ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, intervenendo sugli articoli 2424 e 2425 cod. civ.. Fra le variazioni recate al conto economico, vi è l’eliminazione dell’area straordinaria (ossia della macroclasse E).
Al riguardo, il comunicato stampa dell’Agenzia di ieri, diramato al fine di annunciare la pubblicazione della bozza del modello Irap, afferma che “Tutti i costi e i ricavi straordinari iscritti alle voci E20 e E21, rispettivamente proventi e oneri straordinari, dovranno essere riclassificati nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali, precedentemente classificate tra i suddetti componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, saranno contabilizzate nella voce A5 “altri ricavi e proventi” o B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. Essendo tali voci già ricomprese tra quelle rilevanti ai fini Irap sono stati eliminati dal modello i righi relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni”.
In sostanza, viene precisato che, attesa la necessaria riclassificazione dei componenti straordinari nelle macroclassi A, B, C e D del conto economico, tutti i righi del modello dichiarativo che in passato erano destinati ad accogliere componenti di natura straordinaria derivanti dalla cessione di immobili patrimonio, e quindi rilevanti ai fini dell’Irap, sono stati eliminati poiché divenuti superflui.
La vera notizia, però, è quella che – già da una prima analisi – si evince solo indirettamente dalle parole del comunicato. Infatti, leggendo “al contrario” il contenuto del documento si arriva alla conclusione che dal 2016 – per le imprese solari – tutte le componenti di natura straordinaria riclassificabili nelle macroclassi A e B assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile del tributo regionale.
Al di là dei componenti derivanti dalle cessioni di immobili patrimonio, il riferimento è, sia alle plus/minus derivanti da operazioni straordinarie, sia alle plus/minus derivanti da fatti naturali, come gli eventi calamitosi, che danneggino beni strumentali o di magazzino. Pertanto, la minusvalenza emergente dalla distruzione del capannone causata dal terremoto e rilevata nel conto economico del 2016 potrà essere dedotta dalla base imponibile Irap.
L’interpretazione fornita pare avvallata dall’analisi del modello dichiarativo e dalle relative istruzioni. Infatti, non sono presenti righi destinati ad azzerare l’effetto dei componenti di natura straordinaria rilevati nelle macroclassi A e B del conto economico.
In chiusura, vale la pena evidenziare che quanto detto non vale per le partecipazioni immobilizzate. Fino ai bilanci 2015 le plus/minus derivanti dalla cessione di questi beni andavano rilevate nella macroclasse E del conto economico. Dai bilanci 2016, secondo il nuovo OIC 21 pubblicato lo scorso 22 dicembre, “Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate …, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti rispettivamente nella voce C15) “proventi da partecipazioni””. Ne deriva che tali componenti continuano ad essere in ogni caso irrilevanti ai fini Irap.