10 Dicembre 2021

Composizione negoziata e organizzazione dell’impresa

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 e con la nuova versione dell’articolo 2086 cod. civ., già era evidente il ruolo chiave che riveste l’organizzazione dell’impresa nel cercare di rilevare tempestivamente le situazioni di crisi.

Il dovere di prevenzione della crisi è alla base della salvaguardia del valore dell’impresa e della sua continuità: la velocità con cui si colgono i segnali della crisi incide sulla probabilità di salvare l’impresa.

L’articolo 3 D.Lgs. 14/2019, in particolare, stabilisce che:

  • l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte;
  • l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

Alla base del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza sono posti, infatti, dei sistemi di allerta: tra questi, in particolare, figurano gli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, D.Lgs. 14/2019.

L’articolo 2086 cod. civ., modificato dal CCII con l’introduzione del secondo comma, prevede che l’imprenditore abbia il dovere di:

  • istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In questo coacervo di norme, si collocano le nuove disposizioni del D.L. 118/2021, convertito con la L. 147/2021, che introduce il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

In particolare, il requisito dell’organizzazione dell’impresa è richiamato nella sezione II dell’allegato al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.09.2021, in cui è fornita una check-list per la redazione del piano di risanamento.

Dalla lettura della check-list, si capisce come una valida ed efficace organizzazione interna sia imprescindibile per poter ottenere tutte quelle informazioni e documenti necessari per consentire, in primo luogo all’imprenditore e poi all’esperto eventualmente nominato, di:

  • valutare l’esistenza di concrete prospettive di risanamento;
  • valutare il grado di difficoltà del risanamento (attraverso l’effettuazione del test operativo di cui alla sezione I del Decreto Dirigenziale del 28.09.2021);
  • elaborare il piano di risanamento attraverso la stima dei flussi annui previsionali che possono essere messi al servizio del debito da ristrutturare.

L’organizzazione necessaria ai fini suddetti è rappresentata da:

  • la capacità di predisporre un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale;
  • la capacità di stimare l’andamento gestionale anche attraverso opportuni indicatori di settore;
  • la capacità di predisporre un piano di tesoreria almeno a 6 mesi;
  • la capacità di poter disporre di situazioni contabili infrannuali relativamente aggiornate e comunque non antecedenti di 120 giorni;
  • la capacità di monitorare con prospetti chiari ed aggiornati l’andamento dei crediti commerciali, così da valutare i rischi di perdite su crediti e i tempi di effettivo incasso;
  • la capacità di monitorare l’andamento delle giacenze di magazzino e della loro rotazione;
  • la capacità di verificare che le posizioni debitorie presenti in contabilità coincidano con quelle effettive (in particolare, debiti tributari);
  • la capacità di tenere in debito conto le passività potenziali, tramite l’appostamento di appositi accantonamenti; ecc..

Solo l’imprenditore capace di ottenere le informazioni e la documentazione su indicata, potrà essere in grado di avviare in modo concreto la procedura di composizione negoziata.

L’obiettivo di darsi adeguati assetti potrà essere raggiunto con la previsione di particolari procedure e con l’assegnazione di precise prerogative:

  • nelle imprese più grandi attraverso l’individuazione di specifici uffici dedicati cui affidare precise mansioni e tempistiche ben determinate;
  • nelle realtà più piccole, con l’attribuzione di compiti chiari e definiti in capo ad ogni soggetto.