7 Settembre 2023

Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa: le misure cautelari

di Francesca Dal Porto
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Nell’articolo 2 CCIIè fornita la definizione sia delle misure protettive, sia di quelle cautelari: sono evidenti le differenze sostanziali.

Le misure protettive sono quelle «misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, (…)».

Per quanto riguarda, invece, le misure cautelari, l’articolo 2, comma I, lettera q. CCII, le definisce come provvedimenti «emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio e dell’impresa del debitore che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza».

Le misure protettive sono tipizzate dall’articolo 18 CCII e comprendono le seguenti:

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