27 Gennaio 2022

Composizione negoziata: un’opportunità in più per le imprese sotto soglia

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

La L. 3/2012 disciplina i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, per tutte quelle realtà imprenditoriali (oltre che per i consumatori e per i professionisti) che non sono assoggettabili alle procedure concorsuali perché sotto soglia.

Ricordiamo, infatti, che l’articolo 1, comma 2, L.F. detta una serie di requisiti dimensionali, il cui possesso congiunto comporta, per le relative imprese, la non assoggettabilità alle procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare.

In particolare:

  • aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;
  • aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

Per questi soggetti, che si trovino in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, la L. 3.2012, aggiornata con la L. 176/2020, ha previsto la possibilità di ricorrere all’accordo di ristrutturazione dei debiti, da presentare ai propri creditori.

L’articolo 7, comma 1, L. 3/2012 ne individua i presupposti di ammissibilità e l’articolo 8 della stessa Legge i contenuti.

Nella presentazione di tale accordo, ruolo centrale è rivestito dall’organismo di composizione della crisi, che ha il compito, una volta incaricato, di assistere l’imprenditore.

Nel caso in cui la procedura vada a buon fine, ossia quando l’accordo proposto sia accettato da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, si arriva all’omologazione dello stesso, ex articolo 12 L. 3/2012. In questo caso, l’accordo diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta.

Si ricorda che la L. 3/2012 prevede altresì la possibilità di chiedere la liquidazione dei beni ex articolo 14-ter L. 3/2012.

Il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, rivisto alla luce del correttivo di cui al D.Lgs. 147/2020, contiene una parte dedicata alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, agli articoli 65 e ss. .

Il Codice, rispetto alla L. 3/2012, prevede due percorsi nettamente differenti a seconda che il sovraindebitamento sia relativo ad un consumatore o ad un soggetto imprenditore sotto soglia.

In quest’ultimo caso, in particolare, è prevista la procedura del concordato minore ex articolo 74 e ss..

La proposta di concordato minore può essere avanzata ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. In caso diverso, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

Anche in questo caso un ruolo fondamentale è svolto dall’OCC.

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.  In caso di approvazione, si arriva all’omologazione del concordato.

Ad oggi, però, il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, per buona parte, non è entrato in vigore: se si eccettuano alcuni articoli che sono subito entrati in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del D.Lgs. 14/2019, per il resto era prevista l’entrata in vigore al 01.09.2021.

Con l’intervento del D.L. 118/2021, convertito con la L. 147/2021, è stato previsto uno slittamento al 16.05.2022 e, per il titolo II della parte prima (strumenti di allerta) addirittura al 31.12.2023.

Con lo stesso D.L. 118/2021 tuttavia sono state previste nuove e significative misure anche per i soggetti imprenditori sotto soglia che si trovino in difficoltà.

In particolare, l’articolo 17 D.L. 118/2021 prevede che l’imprenditore commerciale sotto soglia e anche quello agricolo, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza, possano avviare la nuova procedura della composizione negoziata d’impresa, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

L’articolo in questione, come tutto il Decreto Legge, è già in vigore e quindi è già possibile procedere in tal senso.

La procedura di composizione negoziata viene ad essere una opportunità in più per le imprese sotto soglia con le caratteristiche suddette. Le stesse, infatti, non potendo utilizzare l’istituto del concordato minore (non in vigore), prima di provare l’istituto dell’accordo di ristrutturazione di cui alla L. 3/2012, possono cercare di percorrere tale strada, che ha il vantaggio di essere piuttosto celere, extragiudiziale (in quanto l’intervento dell’esperto incaricato non presuppone, se non in determinati casi, l’intervento del Tribunale) e di aprire la strada a varie opportunità ed, eventualmente, anche alla possibilità del concordato semplificato.

Quando, attraverso la composizione negoziata, è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di difficoltà, le parti possono infatti alternativamente:

In ogni caso, se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere un accordo, l’imprenditore sotto soglia può sempre accedere ad una delle procedure di cui alla L. 3/2012.