Compro oro: nuovi obblighi per gli operatori
di Raffaele PellinoNovità in arrivo per l’attività di “compro oro”. Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.Lgs. 92/2017, infatti, sono entrate in vigore lo scorso 5 luglio le nuove regole per gli operatori del settore.
Diversi sono gli aspetti toccati dalle nuove disposizioni e numerosi gli obblighi rispetto al passato.
In primo luogo è stato istituito, presso l’OAM (ossia l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), un apposito registro degli operatori compro oro.
Pertanto, l’esercizio dell’attività è ora riservato ai soli iscritti a tale registro. Per iscriversi, il soggetto interessato, oltre ad essere in possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’articolo 127 del R.D. 773/1931, deve inviare all’OAM apposita istanza (in formato elettronico e attraverso canali telematici) cui vanno allegati copia del documento di identità e l’attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la validità della licenza.
L’OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l’iscrizione dell’operatore nel registro, assegnando a ciascun iscritto un codice identificativo unico. Nel caso siano intervenute “variazioni” nei dati, si dovrà procedere “tempestivamente” alla comunicazione degli stessi; è considerata “tempestiva” la comunicazione effettuata entro 10 giorni dall’intervenuta variazione.
Tuttavia, è affidato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia, da adottarsi entro ottobre 2017 (entro 3 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs.), la definizione delle “modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro”. Detto decreto dovrà anche individuare l’entità ed i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità ed i termini entro cui provvedere al relativo versamento.
Il mancato versamento dei contributi dovuti all’OAM costituisce causa ostativa all’iscrizione ovvero alla permanenza dell’operatore compro oro nel registro.
Gli obblighi su indicati “si applicano agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l’attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d’Italia…, che svolgano o intendano svolgere l’attività di compro oro”.
Numerosi sono, poi, gli obblighi che il D.Lgs. 92/2017 ha previsto in materia di antiriciclaggio.
Si parte con l’identificazione della clientela. Prima di procedere all’operazione, infatti, l’operatore deve identificare il cliente, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio (ossia mediante documento d’identità o altro documento equipollente).
Limitazioni all’uso del contante. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro si dovranno effettuare unicamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente.
L’utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate.
Attenzione, poi, alla tracciabilità delle operazioni. Gli operatori sono obbligati all’utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.
Per ogni operazione va predisposta una “scheda”, numerata progressivamente e recante:
- i dati identificativi del cliente;
- la descrizione dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;
- l’indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell’operazione;
- due fotografie in formato digitale dell’oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
- la data e l’ora dell’operazione;
- l’importo corrisposto ed il mezzo di pagamento utilizzato;
- l’integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all’oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi: di altro compro-oro o cliente a cui l’oggetto è stato ceduto; dell’operatore professionale cui l’oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l’oggetto è stato ceduto.
A conclusione dell’operazione, si dovrà rilasciare al cliente una ricevuta “riepilogativa” delle informazioni acquisite.
I dati acquisti, poi, vanno conservati per un periodo di 10 anni nel rispetto delle norme sulla privacy.
A tal fine, occorre adottare sistemi di conservazione idonei a garantire:
- l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti;
- l’integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
- la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti;
- il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite.
Infine, obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. I compro oro sono tenuti a segnalare all’ UIF (Unità di Informazione Finanziaria) eventuali operazioni sospette, secondo le disposizioni del decreto antiriciclaggio; inoltre, ai fini dell’obbligo, occorre aver riguardo delle indicazioni generali e degli indirizzi operativi contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore emessi della stessa UIF.