Comunicato dell’Agenzia: invio Black List con doppia modalità
di Maria Paola CattaniIl Comunicato stampa tanto atteso è arrivato.
Il decreto semplificazioni è intervenuto in maniera incisiva sulla comunicazione delle operazioni attive e passive intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. Paesi Black List, modificandone la soglia di esenzione e la cadenza della comunicazione.
I precedenti interventi in materia erano occorsi, infatti, con l’introduzione dell’obbligo, per i soggetti Iva nazionali, dal 01.07.2010, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate le transazioni effettuate con operatori residenti nei c.d. Paesi Black List (elencati dal D.M. 04.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001 e recentemente modificati) e con la modifica, da marzo 2012, del limite delle operazioni da comunicare, che aveva ridotto l’obbligo di trasmissione alle sole transazioni di ammontare superiore a 500 euro.
In precedenza, la cadenza di comunicazione poteva essere trimestrale, se nei quattro trimestri precedenti erano state realizzate operazioni per un ammontare inferiore a 50.000 euro, per ciascun trimestre e per ciascuna delle singole categorie di operazioni; in tutti gli altri casi la comunicazione doveva essere mensile.
Dal 13.12.2014, con il decreto semplificazioni, si rende obbligatoria la comunicazione polivalente solo per le “cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000” ed è stata cancellata la periodicità mensile e trimestrale, originariamente introdotta dal D.M. 30.03.2010, prevedendone la comunicazione annuale.
L’effetto di tale modifica, tuttavia, per espressa previsione normativa, decorre già dall’inizio del 2014 e, pertanto, investe la totalità delle operazioni effettuate nel corso dell’esercizio, le quali, però, sono già state per la maggior parte sottoposte a monitoraggio e, quindi, trasmesse secondo le previgenti regole, in vigore fino al 12 dicembre.
In un precedente intervento erano già stati sottolineati i molteplici dubbi interpretativi sollevati dalla nuova norma circa il passaggio dalla vecchia alla nuova periodicità.
Certa è, per legge, l’eliminazione già della prossima scadenza di fine mese (31.12.2014), per l’invio delle comunicazioni periodiche relative al mese di novembre, così come pure quelle per il mese di dicembre e per il quarto trimestre, con termine a fine gennaio.
A pochi giorni dal 31 dicembre, quindi, il Comunicato stampa dell’Agenzia fuga ogni dubbio. Pur confermando l’eliminazione delle cadenze mensili e trimestrali e la variazione della soglia di monitoraggio, da euro 500 ad euro 10.000, riconosce ai contribuenti la facoltà di continuare a effettuare le comunicazioni mensili e trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014.
Tale espressione consente di ritenere, pertanto, che le “vecchie regole” valgano tanto per la cadenza periodica, quanto per le modalità di computo della soglia.
Ciò risponde anche ai dubbi, emersi in questi giorni, circa la necessità di inserire nella prossima comunicazione annuale le sole operazioni non trasmesse, oppure tutte le operazioni del 2014, anche se già trasmesse.
Pertanto, è ufficialmente possibile continuare ad utilizzare le vecchie modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni delle operazioni con Paesi black list effettuate nel corso del 2014.
L’Agenzia si premura inoltre di precisare che “tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità”.
Si ricorda, che la comunicazione delle operazioni con Paesi Black list si effettua compilando il quadro BL del modello polivalente. Resta ancora da chiarire, pertanto, se la nuova scadenza della comunicazione black list annuale, ora non più disciplinata dal D.M. 30.03.2010, sarà fatta coincidere con quella dello spesometro o se si debba procedere già alla compilazione del modello con il 31 gennaio dell’anno di riferimento.