3 Aprile 2020

Comunicazione all’Enea per gli interventi 2020

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha attivato il nuovo sito efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali dedicato alla trasmissione delle pratiche sugli interventi per ecobonus, bonus facciate e bonus casa conclusi nel 2020. L’aggiornamento del portale si rende necessario a seguito della proroga al 31 dicembre 2020 delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus) e delle detrazioni per le ristrutturazioni (bonus casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2020 – Legge 160/2019).

Con un avviso pubblicato in data 25.03.2020 sul proprio sito istituzionale, Enea informa gli utenti che, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, attraverso i siti ecobonus2020.enea.it e bonuscasa2020.enea.it, decorre dal 25 marzo 2020.

Occorre inviare ad Enea i dati degli interventi di efficienza energetica che rientrano tra le ristrutturazioni edilizie (detrazione al 50%), nella riqualificazione energetica (detrazione del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, a seconda dei casi) o nel nuovo bonus facciate (detrazione al 90%).

Ricordiamo che, con l’intento di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito anche dagli interventi rientranti nelle ristrutturazioni edilizie, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere ad Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La trasmissione delle informazioni non riguarda tutte le tipologie ammesse alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.

Nella tabella seguente vengono riepilogati gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16bis, D.P.R. 917/1986) soggetti all’obbligo di trasmissione all’Enea.

COMPONENTI E TECNOLOGIE INTERVENTO
Strutture edilizie
  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi
  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici
  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
  • teleriscaldamento;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).
Elettrodomestici

(di classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non classificati)

  • forni;
  • frigoriferi;
  • lavastoviglie;
  • piani cottura elettrici;
  • lavasciuga;
  • lavatrici;
  • asciugatrici.

La comunicazione ordinariamente va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, la data di collaudo anche parziale o la data della dichiarazione di conformità, quando prevista (risoluzione 244/E/2007). Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Effettuata la trasmissione, in automatico viene restituita al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID). Le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell’avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inoltre trasmessi documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che, invece, devono essere conservati a cura del contribuente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate; sono previsti anche dei controlli, a campione, effettuati dalla stessa Enea, ai sensi del D.M. 11.05.2018.

Si segnala che l’Amministrazione finanziaria può eventualmente richiedere l’esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata; pertanto, è sempre consigliabile stampare la scheda descrittiva e conservarla per far fronte all’eventuale attività di controllo.

Con la risoluzione 46/E/2019 l’Agenzia delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.