Comunicazione all’Enea per gli interventi 2020
di Clara PolletSimone DimitriL’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha attivato il nuovo sito efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali dedicato alla trasmissione delle pratiche sugli interventi per ecobonus, bonus facciate e bonus casa conclusi nel 2020. L’aggiornamento del portale si rende necessario a seguito della proroga al 31 dicembre 2020 delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus) e delle detrazioni per le ristrutturazioni (bonus casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2020 – Legge 160/2019).
Con un avviso pubblicato in data 25.03.2020 sul proprio sito istituzionale, Enea informa gli utenti che, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, attraverso i siti ecobonus2020.enea.it e bonuscasa2020.enea.it, decorre dal 25 marzo 2020.
Occorre inviare ad Enea i dati degli interventi di efficienza energetica che rientrano tra le ristrutturazioni edilizie (detrazione al 50%), nella riqualificazione energetica (detrazione del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, a seconda dei casi) o nel nuovo bonus facciate (detrazione al 90%).
Ricordiamo che, con l’intento di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito anche dagli interventi rientranti nelle ristrutturazioni edilizie, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere ad Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La trasmissione delle informazioni non riguarda tutte le tipologie ammesse alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
Nella tabella seguente vengono riepilogati gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16bis, D.P.R. 917/1986) soggetti all’obbligo di trasmissione all’Enea.
COMPONENTI E TECNOLOGIE | INTERVENTO |
Strutture edilizie |
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Infissi |
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Impianti tecnologici |
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Elettrodomestici
(di classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non classificati) |
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La comunicazione ordinariamente va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, la data di collaudo anche parziale o la data della dichiarazione di conformità, quando prevista (risoluzione 244/E/2007). Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
Effettuata la trasmissione, in automatico viene restituita al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID). Le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell’avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inoltre trasmessi documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che, invece, devono essere conservati a cura del contribuente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate; sono previsti anche dei controlli, a campione, effettuati dalla stessa Enea, ai sensi del D.M. 11.05.2018.
Si segnala che l’Amministrazione finanziaria può eventualmente richiedere l’esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata; pertanto, è sempre consigliabile stampare la scheda descrittiva e conservarla per far fronte all’eventuale attività di controllo.
Con la risoluzione 46/E/2019 l’Agenzia delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.