Comunicazione annuale dati Iva: il modello
di Federica Furlani
Come già indicato nel precedente intervento sulla comunicazione annuale dati Iva (soggetti obbligati e soggetti interessati) con provvedimento del 15 gennaio 2014 sono state approvate le istruzioni per la relativa compilazione del modello, a sua volta approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
Le nuove istruzioni si sono rese necessarie, nell’invarianza del modello, per precisare l’obbligo di inserire nel campo dedicato alle operazioni attive effettuate nel 2013 anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72, che concorrono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alla determinazione del volume d’affari e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Il nuovo art. 21 co. 6-bis lett. a) e b) del DPR 26.10.72 n. 633, in recepimento dell’art. 219-bis della direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE, ha infatti esteso l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni escluse da IVA ai sensi degli artt. 7 – 7-septies del DPR 633/72, in difetto cioè del presupposto territoriale. In particolare, la fattura deve essere emessa per:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 – 4 e 9 del DPR 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE → annotazione “inversione contabile”;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE → annotazione “operazione non soggetta”.
Fino a tutto il 2012, invece, l’obbligo di emissione della fattura era previsto, relativamente alle operazioni escluse da IVA in difetto del presupposto territoriale, per le sole prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.
Tornando al nostro modello quindi nel rigo CD1 campo 1, è necessario indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi all’interno, intracomunitarie e le esportazioni effettuate nel corso dell’anno 2013, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti e ad aliquota “zero” annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis.
Non devono essere comprese tra le operazioni attive gli acquisti intracomunitari annotati anche nel registro delle fatture emesse e le autofatture ex art. 17 DPR 633/72 (acquisti di servizi intracomunitari, acquisti con applicazione del reverse charge).
I successivi campi sono un di cui di quanto indicato nel campo 1; in particolare:
- nel campo 2, va indicato l’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (già comprese nel campo 1), e quindi:
- le esportazioni e le altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond ad eccezione delle operazioni intracomunitarie di cui le sole cessioni di beni devono essere indicate nel successivo campo 4.
- le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che hanno presentato la dichiarazione di intento;
- le altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond;
- mentre al campo 3 l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10 o dichiarate esenti da altre disposizioni (esempio art. 6 della L. 133/1999);
- nel campo 4 l’ammontare complessivo delle cessioni di beni intracomunitari non imponibili già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro IVA delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
- nel campo 5 le cessioni di beni strumentali imponibili.
Per quanto riguarda le operazioni passive al rigo CD2 campo 1, è necessario indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni passive all’interno, intracomunitarie e le importazioni effettuate nel corso dell’anno 2013, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti, …, includendo anche i valori relativi ad acquisti con IVA indetraibile.
I successivi campi sono un di cui di quanto indicato nel campo 1; in particolare:
- nel campo 2 è necessario indicare l’ammontare complessivo degli acquisti non imponibili (acquisti all’interno e importazioni effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond, gli acquisti all’interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond. Non devono essere comprese le operazioni intracomunitarie non imponibili, in quanto solamente gli acquisti di beni devono essere necessariamente annotati nel successivo campo 4);
- nel campo 3 va indicato l’ammontare degli acquisti all’interno esenti, delle importazioni non soggette all’imposta (art. 68, esclusa lett. a) e delle importazioni di oro da investimento. Non deve essere compreso l’ammontare degli acquisti intracomunitari esenti (art. 42 comma 1 D.L. 331/1993), che deve essere annotato nel successivo campo 4;
- nel campo 5 vanno indicati gli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non (quindi vanno compresi anche i canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili come i terreni).
Infine, nella sezione III del modello di comunicazione dei dati IVA va indicata:
- l’IVA esigibile (CD4), relativa alle operazioni effettuate nel 2013, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in anni precedenti per le quali l’imposta è diventata esigibile nel 2013;
- l’IVA detratta (CD5), relativa agli acquisti registrati nel 2013 per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione.
La differenza tra le due costituisce l’IVA a debito o a credito da indicare a rigo CD6.
Nel compilare la sezione III non deve tenersi conto di eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio, come ad esempio si verifica con il calcolo definitivo del pro-rata che viene fatto solo in sede di dichiarazione annuale. Per questo motivo il saldo dell’IVA a debito o a credito di cui al rigo CD6 non è confrontabile con quello risultante dalla dichiarazione annuale.