Comunicazione beni: come indicare il corrispettivo di utilizzo?
di Fabio Garrini
Mancano una ventina di giorni e ancora latitano le istruzioni relative alle comunicazioni riguardanti beni e finanziamenti, in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013 in relazione alle situazioni relative al periodo d’imposta 2012. Vi sono alcune questioni compilative che oggi non risultano perfettamente “messe a fuoco” e che lasciano non pochi dubbi circa l’inserimento dei dati nel modello.
Particolarmente criptico pare in particolare il rigo BG9 relativo al corrispettivo per l’utilizzo del bene sociale.
Il valore di mercato
L’invio della presente comunicazione è finalizzato, non tanto a monitorare l’utilizzo privato del bene da parte di un socio della società (o del familiare dell’imprenditore), ma piuttosto il fatto che l’utilizzo del bene avvenga a titolo gratuito ovvero a corrispettivo inferiore al valore di mercato. La riprova viene dal fatto che il paragrafo 2.1 del provvedimento 94902 del 2 agosto 2013 stabilisce la necessità di presentare la comunicazione “qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento”. Il che significa che, nel caso in cui il corrispettivo addebitato per l’utilizzo risulti congruo, non vi sarà alcuna necessità di comunicare detto utilizzo.
Pare quindi evidente che lo scopo del rigo BG9 sia quello di esprimere tale differenza, in grado di generare un reddito diverso in capo all’utilizzatore. Viene però da chiedersi per quale motivo il provvedimento evidenzi la necessità di indicare il “valore di mercato” del bene. A che può servire tale informazione, nell’ambito della presente comunicazione?
Molto più utile (e ragionevole) per l’amministrazione finanziaria è conoscere “il valore di mercato” dell’utilizzo (e il fatto che il modello indichi genericamente “valore di utilizzo” potrebbe lasciare spazio a tale interpretazione) che, confrontato con il corrispettivo pagato, per differenza darebbe utili indicazioni per quantificare il reddito diverso imputabile al socio.
Questa potrebbe essere una ragionevole modalità di compilazione, ovviamente in attesa di leggere quanto le istruzioni vorranno dirci sul punto.
Il corrispettivo addebitato
Va detto che neppure sulla colonna 1 del rigo BG9 vi sono troppe certezze. Il provvedimento denomina tale campo come “corrispettivo pagato” dal socio per l’utilizzo del bene sociale.
Stona, in particolare, che si faccia riferimento al pagamento del corrispettivo. Non si deve dimenticare che il reddito diverso che si viene a generare in capo all’utilizzatore, per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.24/E/12, prescinde, per forza di cose, dall’effettivo pagamento: “Si precisa, infine, che il reddito diverso in parola, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall’articolo 67 del TUIR, che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla data di maturazione.”
Inoltre, non pare neppure troppo logico, subordinare la riduzione del reddito diverso al fatto che il corrispettivo sia stato effettivamente pagato. Si pensi al caso di socio che utilizza un immobile della società e la società fattura al socio un canone di mercato per tale impiego, ma tale canone non viene pagato nel periodo d’imposta: la società dovrà sottoporre a tassazione tali ricavi per competenza. Se tassassimo tale somma anche in capo al socio che non ha pagato il corrispettivo, ci troveremmo a tassare due volte lo stesso importo, una volta in capo alla società (quale reddito d’impresa) e una seconda volta in capo al socio (quale reddito diverso).
E’ evidente che così non può essere.
L’intera questione può essere risolta prescindendo dal pagamento del corrispettivo nella determinazione del reddito diverso, facendo riferimento non tanto al corrispettivo pagato, ma piuttosto a quello addebitato. Ossia, basta verificare che siano imputati come ricavi di competenza del concedente nel periodo d’imposta di riferimento.
Un esempio di compilazione
Si pensi a Mario Rossi, socio (non amministratore, altrimenti avremmo l’esonero dalla comunicazione) che utilizza un immobile della società ALFA SRL, il cui canone di locazione annuo a valore di mercato è di € 24.000. La società gli addebita un canone ridotto per tale utilizzo pari ad € 6.000, imputando tali ricavi al periodo d’imposta 2012. Tale canone non è però stato pagato nel 2012. Il valore di mercato dell’immobile è di € 1.000.000.
Secondo quanto affermato in precedenza il rigo BG9 andrebbe compilato come segue:
In questo modo la società tasserà € 6.000 di ricavi e il socio si troverebbe a dover tassare i rimanenti € 18.000; indicando i dati in questo modo l’Agenzia potrebbe andare a verificare il rigo RL10 del modello UNICO 2013 di Mario Rossi per un controllo circa la tassazione del reddito diverso.
Nessuna rilevanza ha il valore dell’immobile pari ad € 1.000.000.
Questa è di certo la compilazione più ragionevole.
Speriamo che sia anche quella che ci verrà chiesta dall’Amministrazione Finanziaria una volta pubblicate le istruzioni.