27 Novembre 2013

Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti: consigli per l’autoconservazione del professionista

di Sergio Pellegrino
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La domanda in tutte le sedi in cui stiamo completando la seconda giornata di Master Breve si ripete costantemente: ci sarà o meno la proroga della comunicazione dei beni ai soci e della comunicazione dei finanziamenti, in scadenza il prossimo 12 dicembre?

In un precedente intervento (Spesometro: proroga al fotofinish del giorno 8 novembre) avevamo “profeticamente” previsto (ma, in tutta onestà, non era molto difficile viste le abitudini dell’Agenzia) che ci saremmo nuovamente trovati in prossimità del nuovo adempimento in una situazione di incertezza: “E all’orizzonte ci sono le comunicazioni dei beni ai soci e dei finanziamenti, la cui scadenza è fissata al prossimo 12 dicembre. Se deve essere proroga, pardon apertura prolungata di Entratel, sommessamente chiediamo di saperlo subito … non vorremmo tra un mese essere nelle stesse condizioni di oggi”.

Come si evince dal pezzo su IMU e acconti di Garrini, navighiamo tristemente a vista, in una situazione che diventa sempre più incredibile (perché bisogna complicare tutto) e difficile da gestire (ed accettare): quindi, dovendo scommettere, punteremmo sulla “proroga-non proroga” stile spesometro, con la “tollerante” apertura prolungata di Entratel.

Il problema è che, presumibilmente, lo sapremo all’ultimo e quindi, per chi non lo avesse fatto, ci sono ancora pochi giorni per organizzare l’attività di studio.

La comunicazione dei beni in godimento ai soci e ai familiari dell’imprenditore individuale non dovrebbe, ad onor del vero, darci troppi problemi.

L’analisi delle diverse situazioni l’abbiamo già fatta (o quantomeno l’avremmo già dovuta fare) in occasione della campagna dichiarativa e adesso siamo chiamati a predisporre una comunicazione in linea con quanto fatto in Unico PF: la coerenza in questo caso è d’obbligo.

Questo perché per il periodo d’imposta 2012, primo anno di effettuazione della comunicazione, la dichiarazione dei redditi l’ha anticipata; a regime, ossia a partire dal 2013, vi sarà la situazione opposta, considerato il fatto che la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo, prima quindi dell’adempimento dichiarativo (e quindi varrà il ragionamento inverso).

Se quindi i nostri Clienti ci hanno comunicato che nel 2012 un bene della società è stato utilizzato dal socio o dal familiare del socio (oppure un bene dell’imprenditore individuale è stato concesso in godimento ad un familiare) ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dello stesso, dobbiamo aver tassato il reddito diverso in dichiarazione, compilando il rigo RL10 del modello Unico: ora siamo chiamati a predisporre la comunicazione in modo appunto coerente.

Qualora invece una situazione di questo tipo non sia stata segnalata, non vi sarà alcuna comunicazione da effettuare (essendo venuta meno la fattispecie della c.d. comunicazione negativa, che era stata originariamente prevista nella prima versione del provvedimento dell’Agenzia di fine 2011).

Più delicata è invece la comunicazione dei finanziamenti e degli apporti effettuati da parte dei soci alla società (e dai familiari dell’imprenditore individuale).

La comunicazione in questione ha una valenza rilevante per l’Agenzia, perché è funzionale ad alimentare gli accertamenti sintetici: all’Amministrazione interessa intercettare le situazioni (e ce ne sono) in cui i soci dichiarano redditi bassi o nulli e nel contempo finanziano le società cui partecipano (soprattutto quando il ricorso ai finanziamenti delle banche diviene problematico).

Mentre nel caso dei beni in godimento il professionista può non essere a conoscenza della situazione e si deve rimettere necessariamente alle indicazioni dei Clienti, il dato relativo a finanziamenti ed apporti si evince dalla contabilità e dal bilancio (con maggiori difficoltà, ovviamente, nel caso in cui la società sia in contabilità semplificata) e quindi è conosciuto e conoscibile “a prescindere”: se abbiamo preso l’impegno di seguire l’adempimento per conto dei Clienti, dobbiamo fare la comunicazione, a prescindere da indicazioni difformi che ci dovessero arrivare da parte loro.

Non è però naturalmente previsto da alcuna norma di legge che la comunicazione in questione debba essere predisposta e trasmessa da parte del professionista che assiste la società, ma può legittimamente provvedervi direttamente la società stessa qualora, ad esempio, voglia risparmiare del denaro o semplicemente non sia convinta, per utilizzare un eufemismo, della necessità di effettuarla.

Allora una raccomandazione per tutti i Colleghi: inviamo ai nostri Clienti, se non l’abbiamo già fatto, la classica circolare di studio nella quale spieghiamo l’adempimento ed indichiamo il compenso richiesto per espletarlo, precisando che per procedere necessitiamo della formalizzazione dell’incarico entro un tempo limite. Se questo incarico non dovesse arrivare nei termini indicati, nessuno, né il Cliente né l’Amministrazione, potrà eccepire nulla nei nostri confronti.

In tempi così grami è tutto sommato opportuno che prevalga un sano spirito di autoconservazione.