Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariOltre alla comunicazione dei beni ai soci (si veda il pezzo pubblicato su Euroconference NEWS di ieri), il prossimo 30 ottobre scade il termine per la presentazione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni concesse nell’anno dai soci/familiari dell’impresa o della società, utilizzando il modello approvato dal Provvedimento n.94904/2013.
In linea generale, sono obbligati alla comunicazione tutti coloro che esercitano un’attività di impresa, a prescindere dalla forma giuridica adottata (società e ditte individuali). Risultano tuttavia esclusi tutti i soggetti che non svolgono attività commerciale, quali le società semplici e gli enti non commerciali privi di attività commerciale (per tali ultimi soggetti, in presenza di attività “mista” la comunicazione commerciale non è dovuta per gli apporti all’attività istituzionale).
Di particolare interesse sono alcune delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, nelle quali la stessa ha fornito chiarimenti relativamente ai soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata, per i quali la comunicazione in questione in generale non si rende dovuta, poiché l’obbligo è collegato alla presenza di un c/c dedicato all’attività. Tale requisito è applicabile alle sole imprese individuali, non potendo le società di persone possedere dei conti correnti utilizzati in modo promiscuo, stante la distinta personalità giuridica rispetto ai soci. L’imprenditore individuale sarà quindi esonerato qualora possieda un c/c cointestato con un altro soggetto (coniuge, figlio, ecc.) oppure in tutti i casi in cui tale conto sia utilizzato anche per esigenze personali. Parimenti esclusi dall’obbligo di comunicazione in questione sono le imprese che adottano i seguenti regimi fiscali:
- regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n.98/2011),
- regime contabile agevolato per i cd ex minimi (art. 27 co. 3 e seguenti del D.L. n.98/2011)
- e regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L.388/2000).
Dal punto di vista oggettivo, non sono oggetto di comunicazione le restituzioni dei crediti ovvero la rinuncia al credito da parte del socio/familiare. In sostanza, ciò che rileva è l’incremento di un credito da parte del socio/familiare dell’imprenditore, e non anche la restituzione di un debito da parte di quest’ultimo. Ad esempio, un socio che abbia prelevato utili in eccesso rispetto a quelli effettivamente realizzati, ha contratto un debito nei confronti della società, che non deve essere oggetto di comunicazione in quanto “debito” del socio. Del pari, non va comunicato il riversamento di tali importi nelle casse della società, poiché si è in presenza del pagamento del debito del socio e non di un finanziamento dello stesso, né tantomeno si tratta di una capitalizzazione.
Nel caso in cui il socio o familiare abbia effettuato sia finanziamenti che capitalizzazioni, la comunicazione va effettuata utilizzando due moduli distinti, compilando i due appositi campi del rigo BG10 (più operazioni), ed il limite di euro 3.600 deve riferirsi distintamente ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni. La comunicazione non riguarda i dati relativi a “qualsiasi apporto” di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso, con la conseguenza che non devono essere oggetto di comunicazione: gli aumenti di capitale sociale (in quanto risultanti dalla delibera dell’assemblea straordinaria registrata), nonché i finanziamenti o versamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata (ipotesi meno frequente nella realtà), e i finanziamenti dei soci di società cooperative. In merito alla scadenza, si ricorda che il Provvedimento direttoriale 16 aprile 2014, n.54581/2014, ha modificato “a regime” la scadenza di presentazione della comunicazione, fissandola entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
Pertanto, le ditte individuali e le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovranno effettuare la comunicazione riferita al 2013 entro il prossimo 30 ottobre 2014.