Comunicazione di cessione dei crediti edilizi entro il 4 aprile
di Alessandro BonuzziLa detrazione conseguente all’esecuzione di interventi edilizi può essere utilizzata direttamente in dichiarazione dei redditi dal soggetto beneficiario oppure, in taluni casi, può essere dallo stesso ceduta sottoforma di cessione del credito corrispondente, oppure sottoforma di sconto in fattura.
La cessione del credito, così come lo sconto in fattura, si perfezionano con l’invio telematico del modulo di “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” all’Agenzia delle entrate. Ciò significa che il mancato invio della Comunicazione rende l’opzione inefficace, determinando il mancato riconoscimento dell’esistenza del credito in capo al cessionario del credito ceduto, oppure all’impresa che ha riconosciuto lo sconto in fattura.
Il modello di riferimento è quello approvato con il provvedimento direttoriale del 03.2.2022 poi aggiornato con il successivo provvedimento del 10.6.2022. Sulla base delle relative istruzioni, la Comunicazione deve essere presentata:
- entro il 16.3 dell’anno successivo all’anno di sostenimento delle spese agevolabili oppure;
- in caso di cessione delle rate residue di detrazione non utilizzate, entro il 16.03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Pertanto, con riferimento alle spese sostenute nel 2023, il termine a regime per la presentazione della Comunicazione sarebbe quello del 16.3.2024. Tuttavia, così come sempre avvenuto per le annualità precedenti, tale scadenza è stata oggetto di proroga.
In particolare, con il provvedimento 21.2.2024, in accoglimento delle istanze avanzate dagli operatori, dai consulenti nonché dalle relative associazioni di categoria, l’Agenzia delle entrate ha previsto che le Comunicazioni di opzione in esame “possano essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022”. Quindi, il termine ordinario del 16.3 slitta al 4.4.2024.
Vale infine la pena di ricordare che la Comunicazione deve essere presentata:
- dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio direttamente o tramite un intermediario abilitato all’invio delle dichiarazioni fiscali, laddove l’opzione riguardi interventi per i quali si fruisca delle detrazioni ordinarie senza che sia richiesta la presenza del visto di conformità;
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore di condominio (per i lavori sulle parti comuni condominiali) nel caso in cui l’opzione riguardi interventi che danno diritto al Superbonus o interventi non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.
Occorre compilare e inviare una distinta Comunicazione per ogni intervento per cui si intende optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Con la circolare n. 33/E/2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di correzione e integrazione dei dati trasmessi, nonché di annullamento delle scelte operate con la Comunicazione.
In caso di errori formali commessi nella compilazione della Comunicazione, ossia di errori che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto, l’opzione ivi espressa si considera comunque valida ed efficace; di conseguenza, il credito corrispondente può ritenersi trasferito e utilizzabile dal cessionario o dall’impresa che ha concesso lo sconto in fattura. Il contribuente è al più tenuto a segnalare l’errore commesso e indicare i dati corretti ai fini dell’attività di controllo, inviando una nota sottoscritta a mezzo pec all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.