Comunicazione finanziamenti: esonero se l’apporto è noto. Ma con quali limiti?
di Giovanni Valcarenghi
Considerata la “proroga” dello spesometro, mettiamo da parte per un momento questo adempimento, e concentriamoci sulla comunicazione dei beni e dei finanziamenti.
Manca circa un mese alla scadenza e ancora non ci sono le indicazioni operative: gli operatori si pongono quindi numerosi dubbi in merito alle corrette modalità di compilazione, in particolare sulla comunicazione dei finanziamenti, atteso la valenza che i dati in questione avranno ai fini degli accertamenti sintetici.
In particolare il provvedimento 94904 del 2.8.2013, relativo alla comunicazione legata agli apporti di risorse finanziarie a favore della società, risulta decisamente “stringato” nelle spiegazioni e molte situazioni operative non sono coperte da adeguate indicazioni.
L’esonero relativo all’atto noto
Uno degli esoneri introdotti dal richiamato provvedimento di agosto riguarda l’apporto che sia già noto alle ragioni dell’Erario. La formulazione letterale del paragrafo 3.1 del provvedimento pare, almeno in prima analisi, davvero molto ampia: “Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione di cui al punto 2.2 i dati relativi agli apporti, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria”.
Essa deve però essere interpretata in maniera ragionevole. L’esonero deve riguardare i casi in cui l’apporto è stato formalizzato in un atto che sia stato comunicato all’Amministrazione Finanziaria. Non pare certo sufficiente una generica conoscenza (altrimenti si potrebbe sostenere che un qualsiasi bonifico a favore della società potrebbe essere escluso in quanto rintracciabile dall’Agenzia tramite indagini finanziarie), ma occorre proprio concludere che deve essere noto l’atto stesso in cui si palesa l’apporto.
Pertanto, nessuna comunicazione andrà resa quando il finanziamento risulti da un documento registrato ovvero si tratti di un atto di aumento di capitale. In tal senso depone esplicitamente anche il provvedimento nell’ambito del paragrafo “motivazioni”: “Inoltre, il provvedimento prevede l’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione è già in possesso (ad es. finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).”
L’apporto in anni diversi
Un tema sul quale vale la pena riflettere è quello relativo al momento esatto in cui l’apporto è avvenuto e le relative conseguenze circa l’esonero da comunicazione. Si pensi ai seguenti casi:
- atto di aumento di capitale nel dicembre 2011 e versamento nel gennaio 2012;
- versamento in conto futuro aumento di capitale avvenuto nel 2012, poi formalizzato nel corso del 2013 tramite delibera.
In entrambi i casi l’Amministrazione Finanziaria avrà informazioni (dall’atto) in anni diversi (rispettivamente 2011 e 2013) da quello oggetto di monitoraggio (nel caso, 2012); in altre parole, non avrà contezza dell’effettivo apporto avvenuto nel corso del’anno interessato. A questo punto deve osservarsi che, se lo scopo di tale comunicazione è quella di rendere informazioni all’Amministrazione Finanziaria per condurre un possibile accertamento attraverso il redditometro, visto che l’apporto in società è elemento che esprime capacità contributiva che dovrà essere spiegata dal contribuente all’Agenzia, sarà necessario rendere tale informazione tramite l’invio della comunicazione in commento.
Pare una interpretazione forse eccessivamente puntuale, ma si deve ricordare quanto affermato dalla stessa Agenzia in un caso non dissimile. La compravendita di immobili è operazione esonerata dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA in quanto comunicata all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973; ciò non di meno, nelle risposte faq pubblicate nel dicembre 2011 veniva evidenziato che una eventuale fattura di acconto emessa in una annualità precedente quella in cui è stato stipulato l’atto, deve essere oggetto di comunicazione (tema sul quale anche oggi ci si interroga nel silenzio delle istruzioni).
Una interpretazione di questo tipo (peraltro non peregrina) potrebbe essere introdotta anche in relazione al tema qui esaminato della capitalizzazione con apporto in annualità diversa rispetto a quella in cui viene stipulato il relativo atto. Tali apporti, pertanto, dovrebbero essere prudentemente comunicati.