È disponibile da ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Come noto, l’adempimento è stato introdotto con l’articolo 4, comma 2 del D.L. 193/2016e trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Nel modello, composto da frontespizio e quadro VP, il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 100/1998nonché degli articoli 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4.
La Comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati invece, da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti:
alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli in regime speciale) e
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, minimi / forfetari),
sempreché nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
I contribuenti che hanno esercitato più attività in contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. 633/1972,devono compilare un unico modulo del quadro VPriepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
Il modello in commento deve essere presentato esclusivamente per via telematica:
direttamente dal contribuente, ovvero
tramite intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro etc.),
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre ad eccezione della comunicazione relativa al secondo trimestre che deve essere presentata, invece, entro il 18 settembre e di quella relativa all’ultimo trimestre che deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Infine, si ricorda che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, entro il medesimo termine, viene effettuata la trasmissione “corretta” dei dati (in quanto in precedenza inviato in modo errato.
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