Comunicazione liquidazioni periodiche Iva: regime sanzionatorio
di Raffaele PellinoCon l’avvicinarsi del termine di presentazione (prorogato al prossimo 12 giugno) della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali), un aspetto di particolare interesse è quello riguardante le sanzioni applicabili in caso di violazione.
In primo luogo, si fa presente l’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 dispone che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 euro.
La sanzione è ridotta alla metà (quindi da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione “corretta” dei dati. Pertanto, se il contribuente:
- non presenta la comunicazione nei termini (entro il prossimo 12/06) ma vi provvede entro il 27/06 (ossia entro i successivi 15 giorni),
- ha presentato la comunicazione nei termini ma, rilevando che alcuni dati riportati sono errati, provvede ad inviare nuova comunicazione entro il 27/06 (ossia entro i successivi 15 giorni),
la sanzione amministrativa applicabile è quella “ridotta”, con un minimo di 250 euro.
Il sistema telematico accoglie, quindi, le comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere “errori od omissioni”, anche oltre il termine di scadenza ordinario; la comunicazione successiva “sostituisce” quella precedentemente trasmessa (FAQ Agenzia delle Entrate).
Evidentemente, se la correzione viene spedita dopo il 27/06 la sanzione applicabile va da 500 a 2.000 euro.
Non vale, quindi, quanto chiarito dalla circolare AdE 24/E/2011 in materia di spesometro, ossia che “Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione”.
Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare eventuali omissioni/errori, l’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 e le istruzioni al modello non dispongono alcunché.
Tuttavia, atteso che l’obbligo di comunicazione delle liquidazioni Iva ha la medesima natura dello spesometro, per il quale trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso, dovrebbe ritenersi che quest’ultimo possa essere utilizzato anche per sanare violazioni relative al nuovo adempimento. Pertanto, in caso di omessa presentazione oppure di incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva dovrebbe essere possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando le riduzioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, ricordando che trattasi di una comunicazione e non di una dichiarazione annuale o periodica.
Sanzione ridotta | Termine regolarizzazione |
27,78 euro (1/9 di 250 euro) | entro 15 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
55,56 euro (1/9 di 500 euro) | entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
62,50 euro (1/8 di 500 euro) | entro un anno dall’omissione o dall’errore |
71,43 euro (1/7 di 500 euro) | entro 2 anni dall’omissione o dall’errore |
83,33 euro (1/6 di 500 euro) | oltre due anni dall’omissione o dall’errore |
100 euro (1/5 di 500 euro) | dopo la constatazione della violazione |
Una volta effettuato l’invio della comunicazione, le informazioni sulle “incoerenze” tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno consultabili nel cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet delle Entrate. Sul punto, nella scheda di lettura al D.L. 193/2016 viene precisato che: “Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione…il contribuente può:
- fornire i chiarimenti necessari;
- segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;
- versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso….”.
Effettuato il ravvedimento dell’errato versamento, non occorrerà reinviare la comunicazione, in quanto nel quadro VP non vanno riportati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento (FAQ Agenzia Entrate).
Sul piano oggettivo, si fa presente, infine, che l’obbligo di invio della comunicazione:
- non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva);
- sussiste laddove occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.
Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre.
Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili, è possibile non includere nella comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella suddetta situazione, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente (FAQ Agenzia delle Entrate).
15 Settembre 2017 a 17:53
ARTICOLO CHIARO E SINTETICO