La presentazione della comunicazione va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Nello specifico, l’invio della comunicazione:
- deve avvenire anche nel caso di liquidazione con “eccedenza a credito”;
- è trimestrale, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche.
Ai fini dell’adempimento, con il provvedimento 27/03/2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA”, le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche di trasmissione.
Con il successivo provvedimento 21/03/2018 l’Agenzia ha pubblicato una nuova versione del modello e delle istruzioni utilizzabili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2018 in recepimento di alcune nuove informazioni da trasmettere.
Già con il provvedimento 27/03/2017 era stato stabilito che le informazioni acquisite sono tempestivamente messe a disposizione – in forma organizzata e sicura – dei soggetti passivi Iva, consentendo di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergono potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, viene stabilito che le eventuali incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati e l’importo indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel cassetto fiscale e nella sezione consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In linea con quanto detto, con il recente provvedimento n. 314644 del 23/11/2018, proprio al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità con le quali mettere a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra:
- i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva ai fini dello spesometro,
- e i dati relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.
Nello specifico, il provvedimento ha previsto che i contribuenti che, nel trimestre di riferimento, risultano aver emesso fatture, pur non avendo trasmesso la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, saranno raggiunti da una comunicazione a mezzo Pec nella quale saranno contenute le seguenti informazioni:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio saranno altresì consultabili all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Dati rilevanti ai fini Iva”.
In particolare, nell’area riservata sono indicati i seguenti dati:
- numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
- dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita Iva);
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo documento, numero documento, data di emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione, imponibile, aliquota Iva ed imposta, natura operazione, esigibilità Iva);
- dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).
Come sempre accade in relazione agli alert del Fisco, il contribuente destinatario della comunicazione può:
- fornire elementi ed indicazioni utili non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle procedure richiamate nella stessa comunicazione; oppure
- correggere errori o omissioni, eventualmente ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
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