Comunicazione liquidazioni periodiche: nuovi alert del Fisco
di EVOLUTIONL’articolo 4, comma 2, del D.L. 193/2016 ha introdotto il “nuovo” articolo 21-bis del D.L. 78/2010 che, a decorrere dal 2017, ha previsto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali).
Il nuovo adempimento, come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto ha la finalità “di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto”.
La presentazione della comunicazione va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Nello specifico, l’invio della comunicazione:
- deve avvenire anche nel caso di liquidazione con “eccedenza a credito”;
- è trimestrale, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche.
Ai fini dell’adempimento, con il provvedimento 27/03/2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA”, le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche di trasmissione.
Con il successivo provvedimento 21/03/2018 l’Agenzia ha pubblicato una nuova versione del modello e delle istruzioni utilizzabili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2018 in recepimento di alcune nuove informazioni da trasmettere.
Già con il provvedimento 27/03/2017 era stato stabilito che le informazioni acquisite sono tempestivamente messe a disposizione – in forma organizzata e sicura – dei soggetti passivi Iva, consentendo di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergono potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, viene stabilito che le eventuali incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati e l’importo indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel cassetto fiscale e nella sezione consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In linea con quanto detto, con il recente provvedimento n. 314644 del 23/11/2018, proprio al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità con le quali mettere a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra:
- i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva ai fini dello spesometro,
- e i dati relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.
Nello specifico, il provvedimento ha previsto che i contribuenti che, nel trimestre di riferimento, risultano aver emesso fatture, pur non avendo trasmesso la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, saranno raggiunti da una comunicazione a mezzo Pec nella quale saranno contenute le seguenti informazioni:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio saranno altresì consultabili all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Dati rilevanti ai fini Iva”.
In particolare, nell’area riservata sono indicati i seguenti dati:
- numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
- dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita Iva);
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo documento, numero documento, data di emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione, imponibile, aliquota Iva ed imposta, natura operazione, esigibilità Iva);
- dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).
Come sempre accade in relazione agli alert del Fisco, il contribuente destinatario della comunicazione può:
- fornire elementi ed indicazioni utili non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle procedure richiamate nella stessa comunicazione; oppure
- correggere errori o omissioni, eventualmente ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |