18 Settembre 2017

Comunicazione opzionale: invio dei dati del primo semestre

di EVOLUTION
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L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa di qualche settimana fa, ha precisato che la proroga per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015).
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’obbligo comunicativo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo ne ricorda le scadenze e il relativo regime premiale.

Entro il prossimo 28 settembre, i soggetti passivi Iva (esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 nonché i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) che hanno scelto il regime opzionale ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 sono tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali e delle relative variazioni. Sono ammessi all’opzione anche gli enti non commerciali (articolo 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972), a condizione che esercitino un’attività commerciale in via non prevalente.

A “regime”, i soggetti passivi Iva che hanno esercitato l’opzione trasmettono i dati delle fatture entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Le scadenze della comunicazione opzionale “a regime”

Trimestre

Scadenza Trimestre

Scadenza

31 maggio 30 novembre
16 settembre

28 febbraio dell’anno successivo

In deroga ai termini ordinari, per il solo 2017, la comunicazione opzionale presenta periodicità semestrale; pertanto, questa sarebbe dovuta essere effettuata per il primo semestre entro il 18/09/2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018.

Tuttavia, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 07/09/2017 precisando che la proroga dello spesometro “vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture”. Tale chiarimento – a fronte dei dubbi che aveva suscitato il comunicato del MEF n. 147 del 01/09/2017 – è strettamente connesso con quanto previsto dal provvedimento AdE del 27/03/2017 che ha “uniformato”, per il primo anno di applicazione (2017), i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture con i termini per la comunicazione dei dati delle fatture di cui all’articolo 21 del D.L. 78/2010.

Le scadenze della comunicazione opzionale per il 2017

semestre

scadenza semestre

scadenza

28 settembre

28 febbraio 2018

Si ricorda che l’adozione del regime opzionale di trasmissione telematica dei dati delle fatture da diritto a fruire di alcuni benefici. In particolare, l’articolo 3 del D.Lgs. 127/2015 dispone che per chi opta:

  • viene meno l’obbligo di presentare il nuovo spesometro “trimestrale” nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
  • viene meno l’obbligo di presentare i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, di cui all’articolo 50 comma 6 del D.L. 331/1993;
  • i rimborsi Iva sono eseguiti in via “prioritaria”, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del D.P.R. 633/1972;
  • “sono ridotti di due anni”, ossia passa da 5 a 3 anni, il termine di decadenza per l’accertamento Iva (articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972) e il termine di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi (articolo 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973), relativamente ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nei modi di cui all’articolo 3 del D.M. 04/08/2016.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Iva nazionale ed estera