Comunicazioni di anomalia tra spesometro e volume d’affari
di EVOLUTIONCon il provvedimento n. 237975 dell’8.10.2018, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni operative sulla base delle quali saranno messe a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva, attraverso l’invio di appositi avvisi, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva, attraverso lo spesometro, nella versione in vigore fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.
L’alert ha l’obiettivo di consentire al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
A tal fine egli deve:
- presentare una dichiarazione integrativa;
- versare la maggiore Iva dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte, riportando nell’F24 di pagamento il codice atto indicato nella comunicazione.
Le anomalie derivano dal confronto tra:
- i dati comunicati all’Agenzia attraverso lo spesometro relativo al 2016;
- il volume d’affari dichiarato nel modello Iva 2017.
Pertanto, la comunicazione scatta quando non vi è coincidenza tra la somma dell’ammontare degli acquisiti comunicati dai clienti tenuti all’invio dello spesometro e le operazioni attive comunicate dal contribuente stesso verso privati e il volume d’affari della dichiarazione Iva.
Non è prevista alcuna tolleranza minima di scostamento sotto la quale l’avviso non viene inviato. Attenzione, il meccanismo automatizzato che governa la comunicazione non si accorge delle incongruenze legittime che emergono, ad esempio, quando l’acquisto è stato incluso nello spesometro del 2016 dal cliente (poiché la fattura è stata registrata in tale annualità), ma la fattura è stata emessa dal contribuente nel 2015, non conteggiata quindi nel volume d’affari del 2016.
Ad ogni modo i dati contenuti nella comunicazione sono i seguenti:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest’ultime al netto dell’Iva determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del D.L. 78/2010;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
In particolare, la comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”.
Per informazioni di dettaglio devono intendersi:
- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione Iva, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
- importo della somma delle operazioni relative a:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi Iva con lo spesometro;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso con lo spesometro e considerate al netto dell’Iva determinata secondo l’aliquota ordinaria;
- ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);
- dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva di cui al punto e);
- dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto g).
La comunicazione è inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata.
Solo nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |