Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0 (annualità 2023 e 2024) e il credito d’imposta investimenti in R&S (annualità 2024) possono essere fruiti mediante compensazione in F24,solo dopo aver presentato gli specificimodelli approvati con il decreto del MiMiT 24.4.2024. L’adempimento è stato introdotto ad opera dell’articolo 6, D.L. 39/2024, al fine consentire il monitoraggio da parte dello Stato dell’utilizzo dei bonus fiscali.
La trasmissione dei modelli, peraltro, in taluni casi, deve essere effettuata sia in via preventiva che a conclusione dell’investimento. In particolare:
con riferimento agli investimenti in beni strumentali 4.0 del periodo d’imposta 2023, nonché per quelli effettuati dall’1.1.2024 al 29.3.2024, va trasmessa solo la comunicazione ex post a completamento dell’investimento;
con riferimento agli investimenti in attività di R&S effettuati dall’1.1.2024 al 29.3.2024, va trasmessa solo la comunicazione ex post a completamento dell’investimento. Nessuna comunicazione, invece, deve essere inviata con riferimento agli investimenti in attività di R&S del 2023;
con riferimento agli investimenti in beni strumentali 4.0 e in attività di R&S effettuati dal 30.3.2024, va trasmessa sia la comunicazione ex ante, sia la comunicazione ex post a completamento dell’investimento.
I modelli approvati sono 2 distinti, uno per ciascuna agevolazione; infatti:
l’Allegato 1 al decreto del MiMiT, si riferisce gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0;
l’Allegato 2 al decreto del MiMiT, si riferisce gli investimenti attività di R&S.
La risoluzione n. 19/E/2024 dell’Agenzia delle entrate, nelle more dell’adozione del D.M. 24.4.2024, ha sospeso l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in questione non ancora impiegati; ebbene, ora il blocco può essere sciolto con la trasmissione del modello di riferimento.
Al riguardo, è il caso di ricordare che per gli investimenti effettuati negli anni precedenti al 2023, la FAQ resa nota lo scorso 16.4.2024 dall’Agenzia delle entrate ha precisato che la sospensione temporanea non ha trovato applicazione ed è, quindi, stato possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite il modello F24, indicando il codice tributo “6936” e l’anno di avvio dell’investimento.
I nuovi modelli di comunicazione:
devono essere firmati digitalmente e in nessun caso devono essere firmati con firma olografa;
non devono essere salvati come immagini od originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del filepdfdebitamente compilato;
devono essere trasmessi a mezzo pec all’indirizzo transizione4@pec.gse.it, indicando nell’oggetto “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita Iva dell’impresa” ovvero “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita Iva dell’impresa”, a seconda che si tratti, rispettivamente, della comunicazione ex ante o ex post;
Resta da capire il corretto comportamento da adottare per gli investimenti effettuati dal 30.3.2024 alla data di pubblicazione dei modelli. Essi, infatti, sarebbero soggetti alla comunicazione preventiva che, però, non è stata possibile fare in mancanza del modello. Sarebbe auspicabile un intervento ufficiale che sancisca la fruibilità dei crediti d’imposta riferibili a tali investimenti, nonostante l’assenza dell’invio ex ante. Basti osservare che l’articolo 3, comma 2, L. 212/2000, vieterebbe l’introduzione di adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dall’adozione del relativo provvedimento attuativo; nel caso di specie si sta verificando, per l’ennesima volta, la non osservanza di tale disposizione di legge posta a tutela del contribuente.
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