Manca ancora l’ultimo step dell’iter legislativo, ossia la pubblicazione in Gazzetta, ma di fatto la proroga è già diventata ufficiale.
La notizia è stata commentata anche dal presidente dei commercialisti Massimo Miani, il quale ha definito “tardiva e insufficiente” la proroga, osservando al riguardo che “Siamo di fronte all’ennesimo caso di una proroga che giunge, attraverso un comunicato stampa, a poco più di 48 ore dalla scadenza prefissata. Una situazione che è ormai diventata la norma nei rapporti tra Amministrazione fiscale e professionisti, in aperta e costante violazione di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente”.
Come anticipato, è rimandato al prossimo 12 giugno il termine entro cui i contribuenti dovranno cimentarsi con il primo invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, adempimento introdotto dall’articolo 4 comma 2 del D.L. 193/2016, a decorrere dall’anno 2017.
In proposito, si ricorda che sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
A regime la comunicazione in esame dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica (direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati), entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, ad eccezione della comunicazione relativa al secondo trimestre che deve essere presentata, invece, entro il 16 settembre e di quella relativa all’ultimo trimestre che deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Periodo* | Comunicazione periodiche Iva 2017 | Comunicazione periodiche Iva 2018 |
I trimestre | 12 giugno 2017 | 31 maggio 2018 |
II trimestre | 18 settembre 2017 (il 16/09 cade si sabato) | 17 settembre 2018 (il 16/09 cade di domenica) |
III trimestre | 30 novembre 2017 | 30 novembre 2018 |
IV trimestre | 28 febbraio 2018 | 28 febbraio 2019 |
*l’invio della comunicazione è trimestrale, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche. |
Infine, appare utile sottolineare che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, entro il medesimo termine, viene effettuata la trasmissione “corretta” dei dati.