5 Marzo 2025

Comunità energetiche: impianti facilitati nelle zone agricole e per le leggi regionali

di Silvio Rivetti
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Se può essere lecito l’interrogativo, perché voler costituire una Comunità energetica, ancora più lecito è domandarsi perché mai non farlo. Oltre ai vantaggi per i consumatori e per i produttori che vi aderiscono – per i primi, in termini di abbattimento dei costi delle bollette, conseguibile senza vincoli e costi; per i secondi, in termini di integrazione, mercè la tariffa incentivante ex Decreto MASE 7.12.2023, n. 414, cd. “Decreto CER”, della quota di proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta – è da considerare anche un motivo più generale, di carattere sistematico, per cui le configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, come delineate nella Direttiva (UE) 2018/2001, cd. “Direttiva RED II”, costituiscono uno degli strumenti di base funzionali al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, come dettati dalla Direttiva citata e come riconosciuto dall’articolo 1 del testo normativo di recepimento di quest’ultima, D.Lgs. 199/2021.

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