Con gli ISA Italia si rinnova la relazione del sindaco-revisore
di Fabio LanduzziI Principi di revisione ISA Italia, che si applicano per le revisioni legali dei conti a partire dai bilanci d’esercizio aventi inizio dal 1 gennaio 2016, dedicano alla relazione finale del revisore contenente il giudizio sul bilancio d’esercizio ben cinque (più uno) principi di revisione; si tratta precisamente dei seguenti documenti:
- Isa Italia n. 700: Formazione del giudizio e relazione sul bilancio;
- Isa Italia n. 705: Modifiche al giudizio e relazione del revisore indipendente;
- Isa Italia n. 706: Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti nella relazione del revisore indipendente;
- Isa Italia n. 710: Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo;
- Isa Italia n. 720: Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile;
- Isa Italia n. 720B: Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio di coerenza.
Il recente Documento pubblicato dal Cndcec, nello scorso mese di dicembre 2015, intitolato “L’applicazione dei Principi di revisione internazionali (Isa Italia) alle imprese di dimensioni minori” contiene inoltre alcune indicazioni di ordine pratico per quanto concerne l’applicazione delle prescrizioni previste negli Isa Italia ai fini della predisposizione della relazione del revisore nel caso di sindaci-revisori, ossia nelle circostanze in cui la revisione legale dei conti è affidata al Collegio sindacale, oppure al sindaco unico.




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