Con gli ISA Italia si rinnova la relazione del sindaco-revisore
di Fabio LanduzziI Principi di revisione ISA Italia, che si applicano per le revisioni legali dei conti a partire dai bilanci d’esercizio aventi inizio dal 1 gennaio 2016, dedicano alla relazione finale del revisore contenente il giudizio sul bilancio d’esercizio ben cinque (più uno) principi di revisione; si tratta precisamente dei seguenti documenti:
- Isa Italia n. 700: Formazione del giudizio e relazione sul bilancio;
- Isa Italia n. 705: Modifiche al giudizio e relazione del revisore indipendente;
- Isa Italia n. 706: Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti nella relazione del revisore indipendente;
- Isa Italia n. 710: Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo;
- Isa Italia n. 720: Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile;
- Isa Italia n. 720B: Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio di coerenza.
Il recente Documento pubblicato dal Cndcec, nello scorso mese di dicembre 2015, intitolato “L’applicazione dei Principi di revisione internazionali (Isa Italia) alle imprese di dimensioni minori” contiene inoltre alcune indicazioni di ordine pratico per quanto concerne l’applicazione delle prescrizioni previste negli Isa Italia ai fini della predisposizione della relazione del revisore nel caso di sindaci-revisori, ossia nelle circostanze in cui la revisione legale dei conti è affidata al Collegio sindacale, oppure al sindaco unico.
In particolare, viene rammentato che i sindaci-revisori sono tenuti a predisporre come noto due relazioni:
- la relazione sulla vigilanza e sui doveri del collegio sindacale (sindaco unico) prevista dall’art. 2429, co. 2, c.c.; e
- la relazione di revisione prevista dall’art. 14, D.Lgs. 39/2010.
Mentre la prima relazione, quella riferita alla attività di vigilanza dei sindaci, è predisposta in forma libera – seppure vi siano come noto delle utili indicazioni fornite in alcuni documenti pubblicati dalla Professione con riguardo alla sua struttura ed ai suoi contenuti -, la relazione di revisione deve essere preparata in conformità ai Principi ISA Italia.
E’ peraltro facoltà del sindaco-revisore predisporre due relazioni separate, oppure predisporre un unico documento; il Cndcec si esprime in senso più favorevole per questa seconda soluzione che indica come “raccomandata” alla scopo di far assumere al documento nella sua interezza la natura di una “rendicontazione sul controllo societario”.
A questo riguardo, la struttura di documento unitario proposta dal Cndcec corrisponde a quella qui di seguito schematizzata:
Titolo
Destinatari
Premessa
A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39
B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
B1 – Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
B2 – Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
B3 – Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Luogo e data
Firma
Il luogo di emissione della relazione è quello ove si trova la sede dell’ufficio del Presidente del Collegio sindacale, in caso di organo pluripersonale. La data di emissione sarà quella in cui il Collegio sindacale approva il documento; in caso di approvazione unanime, è consentito che la firma della relazione sia apposta dal solo Presidente, precisando la circostanza nella relazione stessa.