6 Novembre 2013

Con la circolare 32/E arrivano le indicazioni dell’Agenzia sull’aumento dell’aliquota IVA (ma è passato un mese!)

di Sergio Pellegrino
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Con la circolare n. 32/E del 5 novembre, l’Agenzia delle entrate fornisce le proprie indicazioni circa le modalità di gestione dell’incremento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, che ha avuto effetto con decorrenza dallo scorso 1° ottobre.

Con tutta la benevolenza e comprensione che si può riservare all’Agenzia, appare obiettivamente piuttosto sconfortante che, a pochi giorni dalla scadenza per l’invio dello spesometro, adempimento per il quale si moltiplicano i dubbi e con essi la richiesta di proroga, appare quanto meno intempestivo un documento di prassi che affronti la tematica dell’aumento dell’aliquota IVA (ormai già “digerito” da contribuenti e consulenti, nonostante l’infelice genesi di quell’incremento dell’ “ultimo minuto”).

La circolare di ieri richiama la precedente n. 45/E del 12 ottobre 2011, con la quale era stato commentato il passaggio dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21%.

La nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre scorso, ed a tal fine vanno utilizzati i criteri stabiliti dall’art. 6 del D.P.R. 633/1972 per individuare il momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. I criteri in questione valgono anche per i contribuenti che applicano l’IVA per cassa (regime per il quale viene derogato il momento di esigibilità dell’imposta e dell’esercizio della detrazione, ma non viene modificato il momento di effettuazione delle operazioni).

Per gli acquisti intracomunitari il riferimento è rappresentato dall’art. 39 del D.L. 331/1993, che dal 1° gennaio 2013 stabilisce che il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza, o con l’emissione della fattura se antecedente.

In caso di errori nella prima applicazione dell’incremento, fattispecie non improbabile considerato il “preavviso” praticamente nullo che i contribuenti hanno avuto a disposizione per organizzarsi a livello amministrativo, la circolare ricorda come le fatture emesse ed i corrispettivi annotati in modo non corretto possono essere “regolarizzati” effettuando la variazione in aumento ex art. 26, comma 1, del D.P.R. 633/1972 rispettando le seguenti tempistiche:

  • per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell’acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
  • per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.

Il punto di maggior rilievo della circolare è quello finale dedicato ai soggetti che forniscono servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc. (e forse le esigenze delle utilities sono quelle che hanno determinato l’emanazione del documento di prassi …).

Il problema è che i servizi in questione vengono fatturati sulla base di una rilevazione presuntiva dei consumi e successivamente possono essere fatti i conguagli a credito in caso di minori consumi effettivi.

La circolare n. 45/E/2011 aveva indicato come, per i conguagli relativi a bollette emesse in periodi con aliquote diverse, nella nota di accredito dovesse essere applicata “l’aliquota IVA il più possibile coerente con la precedente fatturazione oggetto di conguaglio”, criterio complesso dal punto di vista operativo per le aziende del settore.

La nuova circolare fornisce un criterio alternativo. Nelle note di accredito è possibile applicare l’aliquota IVA ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa. Per l’eventuale eccedenza di credito da restituire, bisogna fare riferimento alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi.

Nel caso in cui il saldo risulti a debito del cliente, l’aliquota IVA applicabile al saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio.

Se invece la nota di variazione viene emessa in relazione a conguagli tariffari, l’aliquota IVA delle note di accredito deve essere necessariamente quella originariamente applicata.