Con la presentazione della dichiarazione, anche l’opzione per la branch exemption
di Ennio VialL’articolo 14 D.Lgs. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione) ha introdotto l’articolo 168-ter Tuir, che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, siano esse società di capitali, società di persone o ditte individuali, di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (cd. branch exemption).
Con provvedimento del 28.08.2017 sono state disposte le modalità applicative del nuovo regime ed ulteriori chiarimenti sugli adempimenti sono contenuti nella risoluzione 4/E/2018.
L’articolo 168 ter, comma 1, Tuir stabilisce che “Un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero”.
Il dato normativo è chiaro nel prevedere che il regime si caratterizza per i seguenti aspetti:
- è opzionale, nel senso che non è il regime naturale delle stabili estere;
- l’opzione segue il principio “all in all out”: l’opzione, se esercitata, vale per tutte e non solo per alcune stabili organizzazioni;
- l’opzione può essere esercitata dalle imprese ma non anche dai professionisti che non sono “impresa” ma che potrebbero avere una stabile organizzazione all’estero;
- il requisito dell’impresa residente permette di annoverare tra i soggetti titolati gli imprenditori individuali, le società commerciali, gli enti commerciali e gli enti non commerciali che svolgono attività di impresa. Inoltre il regime non è precluso nemmeno nel caso in cui la contabilità sia in contabilità semplificata.
L’esercizio dell’opzione avviene attraverso la compilazione di un rigo apposito del modello Redditi.
Le imprese che hanno aperto una stabile organizzazione all’estero durante il 2019 possono quindi esercitare l’opzione fino alla presentazione del modello Redditi 2020.
L’opzione, infatti, non richiede una preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma confluisce direttamente nel modello dichiarativo l’anno successivo.
Ricordiamo altresì come sia possibile presentare la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019 fino a 90 giorni dopo la scadenza ordinaria. Tale dichiarazione sarà considerata “tardiva” ma regolarmente presentata, salvo il pagamento di una sanzione fissa di 250 euro ridotta ad un decimo.
Le istruzioni ministeriali al modello delle società di capitali precisano, sin dall’inizio, che in caso di opzione per il regime, per ogni singola stabile organizzazione (“branch”) vanno apportate al risultato del rendiconto economico e patrimoniale della stabile, redatto secondo i criteri dettati dall’articolo 152 Tuir, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal Tuir, al fine di determinare il reddito o la perdita della branch esente.
Il reddito della branch va poi sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso, in modo da non rilevare redditualmente.
La somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole stabili di cui si è esercitata l’opzione, risultanti dai vari moduli, va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41) del primo modulo.
Le medesime indicazioni vengono fornite anche nel modello Redditi PF e SP in relazione agli imprenditori individuali e alle società di persone, chiaramente con indicazione dei rispettivi righi.
Il rigo di riferimento, invece, per comunicare l’esercizio dell’opzione è il rigo RF130 per il Modello Redditi SC e SP e PF per le contabilità ordinarie, ed il rigo RG41 per le contabilità semplificate.