Con la risoluzione 57/E l’Agenzia chiarisce il 730
di Leonardo PietrobonDopo alcuni mesi di attesa, finalmente l’Agenzia delle entrate, con la R.M. n.57/E/2014, è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti meramente operativi in merito alle “novità” procedurali del modello 730, sia per quanto riguarda il c.d. “modello 730 senza sostituto d’imposta” e sia per quanto concerne i controlli preventivi da parte dell’Amministrazione finanziaria nel caso di richieste di rimborso superiori ad € 4.000.
In primo luogo, l’Agenzia ricorda che, per effetto dell’articolo 51-bis, D.L. n. 69/2013, la platea dei soggetti ammessi alla presentazione del modello 730 è stata ampliata, ricomprendendo a partire dal periodo d’imposta 2014 (redditi 2013) anche i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati privi, al momento della presentazione del modello dichiarativo, del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. A mero titolo esemplificativo, l’Agenzia ricorda che rientrano in tale categoria – con riferimento ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati privi di sostituto d’imposta – ad esempio i contribuenti:
- con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio;
- con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
- con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente;
- titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- titolari di assegni periodici e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.
Dal punto di vista della liquidazione del modello dichiarativo l’Agenzia ricorda che:
- se dalle dichiarazioni emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate oppure, mediante la “classica” consegna cartacea del modello F24 per il versamento, in ogni caso, delle imposte dovute entro le scadente tradizionali;
- se, invece, dalle dichiarazioni emerge un credito d’imposta il rimborso viene eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria.
Dopo aver ricordato e chiaritoio contenuto delle disposizioni normative nei termini di cui sopra, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti “innovativi”. In particolare, con la R.M. n. 57/E/2014 l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il modello 730 senza sostituto d’imposta può essere presentato anche:
- in forma congiunta, se entrambi i coniugi sono privi del sostituto d’imposta al momento delle operazioni di conguaglio. In tal caso, si ricorda che il primo dichiarante deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente, condizione che, invece, non viene richiesta per il secondo dichiarante;
- nella forma di “730 integrativo” se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 27 ottobre ed il contribuente ha necessità di correggere la precedente dichiarazione.
Con riferimento ai tanti “temuti” e misteriosi controlli preventivi da parte dell’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui sussistano richieste di rimborso superiori ad € 4.000, così come stabilito dall’articolo 1, comma 586 L. 147/2013, l’Agenzia precisa che:
A) i rimborsi superiori ad € 4.000, derivanti da dichiarazioni per i quali non sono indicate:
- richieste di detrazioni per carichi di famiglia;
- ed eccedenze d’imposta (credito) dalla precedente dichiarazione;
- sono erogati direttamente dal sostituto d’imposta nei tempi ordinari;
B) le somme identificate come eccedenza rilevano ai fini del controllo anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella precedente dichiarazione, come ad esempio i semplici oneri detraibili;
C) qualora l’imposta a credito risultante da precedente dichiarazione sia stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24 non rappresenta un’eccedenza d’imposta utile al raggiungimento della soglia di € 4.000.
D) le somme risultanti dal quadro “I Imposte da compensare” del modello 730/2014, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24, (nella forma congiunta vengono considerate per entrambi i coniugi) non facendo parte dell’importo risultante a rimborso non concorrono al raggiungimento della soglia di € 4.000;
E) in presenza di rimborsi superiori a quattromila euro e contemporanea richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, i rimborsi sono effettuati direttamente dall’Agenzia delle entrate a seguito dei previsti controlli.
I citati controlli da parte dell’Agenzia sono effettuati entro sei mesi dalla data di trasmissione del modello dichiarativo e una volta verificata, quindi, la spettanza del rimborso procede con l’erogazione dello stesso. In tali ipotesi, l’Agenzia ricorda che i contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.
Da un punto di vista operativo si ricorda che il modello da utilizzare per la comunicazione dell’IBAN può essere inviato dal contribuente:
- in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode;
- presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, che acquisirà le coordinate del conto corrente del richiedente.
Per il soggetto che presta l’assistenza fiscale viene meno, nei casi di mancata erogazione del rimborso per le condizioni di cui sopra, l’obbligo di presentare il modello 730/4, nel solo caso in cui non sia prevista la seconda o unica rata di acconto Irpef/cedolare secca o se tale importo risulti inferiore o uguale all’importo di cui al rigo 164, destinato ad accogliere l’indicazione dell’importo che l’Amministrazione finanziaria deve rimborsare.
Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione della documentazione da parte dei CAF e professionisti abilitati, di cui all’articolo 16, comma 1, D.M. n. 164/1999 come modificato dall’articolo 1, comma 617, lett. d) della L. 147/2013, nel documento di prassi in commento viene stabilito che gli stessi devono conservare:
- le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
- copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.
Inoltre, conclude l’Agenzia l’indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dall’obbligo di conservazione degli stessi.
Con riferimento, infine, alle operazioni di conguaglio l’Agenzia fa presente che il rimborso Irpef da parte del sostituto d’imposta è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale relative ai compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se occorrente l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti. Tuttavia, nel caso in cui anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno, di cui lo stesso sostituto ne deve dare notizia al dipendente.